NOVITA’ DALLA CAMERA PER IL REGIME TRANSITORIO

La Camera dei Deputati nella seduta del 20 febbraio scorso, con 224 sì, 23 no, 140 astenuti su 247 votanti, ha approvato la legge di conversione del decreto-...

22/02/2008
La Camera dei Deputati nella seduta del 20 febbraio scorso, con 224 sì, 23 no, 140 astenuti su 247 votanti, ha approvato la legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n, 248 (Decreto Milleproroghe) che all’articolo 20 prevedeva un ambiguo periodo transitorio per le norme tecniche sulle costruzioni.
L’originaria stesura dell’articolo 20 del decreto-legge n. 248/2007 conteneva un unico comma più volte letto ed interpretato al fine di evitare che l’1 gennaio 2008 entrassero in vigore le norme tecniche di cui al D.M. 14/09/2005 che di fatto sono state già sostituite dalle nuove Norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008; ma pur con voli pindarici da molti effettuati, l’unica soluzione possibile per evitare l’entrata in vigore delle vecchie norme tecniche era la modifica dell’articolo 20 in sede di conversione in legge del citato decreto-legge n. 248/2007.

Il testo del nuovo articolo 20, approvato definitivamente alla Camera dei Deputati e che è stato inviato al Senato per la necessaria approvazione prima della firma del Capo dello Stato e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha modificato radicalmente l’articolo 20, con una formulazione che in sette nuovi commi fa sparire le ambiguità create con la stesura originaria.
Dall’esame dei sette nuovi commi si può affermare che, di fatto sono gli stessi a quelli predisposti dalla conferenzaunificata nella seduta del 24 gennaio scorso anche la Camera dei deputati ha aggiunto il comma 7 con cui viene precisato che “La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di ompensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese”.

In dettaglio, dalla lettura dei nuovi sette commi rileviamo quanto segue:
  • con il comma 1 viene traslato il termine del 31 dicembre 2007, previsto al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al dicembre 2007 ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 al giugno 2009 e ciò val quanto dire che il periodo transitorio in cui è possibile continuare ad utilizzare i decreti ministeriali del 1996 viene traslato, appunto, al 30 giugno 2009. Con la nuova formulazione, dunque del comma 1, sino al 30 giugno 2009 potranno essere utilizzate sia le nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008 sia le precedenti approvate con D.M. 14 settembre 2005, sia le norme di cui al D.M. del 9 gennaio 1996 (Cemento armato), al D.M. 16 gennaio 1996 (carichi e sovraccarichi), al D.M.16 gennaio 1996 (costruzioni in zone sismiche), al D.M. 20 novembre 1997 (Edifici in muratura), al D.M. 11 marzo 1988 (terreni, rocce e stabilità dei pendii) e al D.M. 4 maggio 1990 (ponti stradali).
  • con il comma 2 viene precisato che successivamente all’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nel periodo transitorio sino al 30 giugno 2009 potranno essere utilizzati non soltanto i D.M. del 1996 ma anche il D.M. 14/9/2005;
  • con il comma 3 viene stabilito che in tutte le costruzioni già iniziate, o per le quali le amministrazioni aggiudicatici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14/1/2008 (5 marzo 2008) continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino all’ultimazione dei lavori ed all’eventuale collaudo degli stessi;
  • al comma 4 viene precisato che le indicazioni di cui ai punti precedenti non operano per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico ed a particolari opere infrastrutturali.
  • con il comma 5 viene stabilito che le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
  • con il comma 6 viene istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle Norme tecniche, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.
  • per ultimo, come già detto, con il comma 7, originariamente non previsto dalla Conferenza unificata ma inserito dalla Camera dei deputati, viene precisato che la partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese.
Restiamo, ora, in attesa della definitiva approvazione da parte del Senato e dopo la firma del Presidente della Repubblica della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale precisando che il tutto dovrà avvenire entro il 29 febbraio in cui scadono i 60 giorni di validità del decreto-legge n. 248/2007.

A cura di Paolo Oreto
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