Nella circolare vengono, altresì, individuate modalità di rilascio e contenuti analitici del DURC.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Finanziaria 2007 - allegato 1) ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di DURC, disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” è subordinata al possesso del documento stesso.
La circolare Inps n. 51 tratta i seguenti argomenti:
- il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- DURC per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale;
- soggetti obbligati e modalità di richiesta del DURC;
- benefici normativi e contributivi;
- obbligo di applicazione del contratto collettivo;
- requisiti di regolarità contributiva;
- cause non ostative al rilascio del DURC;
- termine per l’emissione e validità del DURC;
- irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC;
- efficacia del provvedimento ai fini della sussistenza di irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro e degli obblighi previdenziali e assistenziali;
- Modalità operative e procedurali;
- ulteriori sviluppi.
- a) DURC richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;
- b) DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Con la presente circolare viene esaminata la nuova disciplina limitatamente alla fattispecie di cui al precedente punto b).
Ricordiamo anche che il comma 1175 dell’art.1 della legge 296/2006 impone quale prima condizione per la fruizione delle agevolazioni il rispetto da parte del datore di lavoro “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
In relazione a tale requisito, i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente all’Istituto una apposita dichiarazione di responsabilità (allegato 3).
A cura di Paolo
Oreto