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NUOVI CODICI AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 33 del 21 febbraio scorso ha dato notizia dell'istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte s...

24/02/2006
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 33 del 21 febbraio scorso ha dato notizia dell'istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo di rivalutazione.
I nuovi codici arrivano prima dell'emanazione delle istruzioni applicative ed anticipano la diffusione delle stesse anche se per la verità, nel corso di Telefisco 2006, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi dubbi.

I tre nuovi codici sono i seguenti:
- 1811 per la rivalutazione con aliquote del 12% e del 6% rispettivamente per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili;
- 1812 per la rivalutazione delle aree fabbricabili al 19%;
- 1813 per l'affrancamento della riserva al 7%.

Viene precisato che il primo tributo deve essere verstao in unica soluzione entro il termine per il saldo IRES-IRPEF 2005 (20 giugno 2006), mentre per gli altri due tributi, il pagamento può essere rateizzato in tre rati annuali senza interessi. La prima è pari al 40% per le aree fabbricabili e del 10% per l'affrancamento della riserva.

Ai tre nuovi codici corrispondono atrettante sezioni nel quadro "RY" del modello Unico.
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