OBBLIGO COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4317 del 2 febbraio 2006, ha affermato che, nelle zone dichiarate sismiche, chiunque intenda procedere a costruzioni,...

28/03/2006
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4317 del 2 febbraio 2006, ha affermato che, nelle zone dichiarate sismiche, chiunque intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni o riparazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico.
Il caso in riferimento al quale è stata emessa la sentenza riguarda la la costruzione di una tettoia ad una falda con pilastri in quadratini di ferro saldati a piastre di ferro infisse al massetto di calpestio,senza la preventiva autorizzazione del genio civile in una zona dichiarata sismica.

L'articolo 93 del Testo unico, che riproduce sostanzialmente l'articolo 17 della legge n. 64 del 1974, dispone che nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni o riparazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. La normativa in questione è rivolta principalmente alla sicurezza delle abitazioni situate in zone sismiche ed è pertanto finalizzata, a salvaguardare l'incolumità pubblica.
Essa non distingue tra opere interne ed opere esterne, ma prescrive il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o sopraelevazione.
La giurisprudenza dell corte di cassazione nel concetto di costruzione, sotto il vigore della disciplina previgente, faceva rientrare qualsiasi opera a prescindere dal titolo abilitativo richiesto (concessione o autorizzazione) e dalle sue caratteristiche o dimensioni e ciò al fine di consentire il controllo preventivo e documentale dell'attività edile eseguita in zone sismiche.

In base sia alla disciplina attuale, che a quella previgente, qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quello di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica, deve essere preventivamente denunciato all'ufficio tecnico, al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche.

La Corte di Cassazione aveva già avuto occasione di statuire in generale che anche la costruzione di una struttura di piccole dimensioni, purché costituente manufatto in muratura, ancorché soggetta dal punto di vista della disciplina urbanistica alla sola autorizzazione, deve essere preventivamente denunciata al Genio Civile (Cass n. 11328 del 1995) precisando altresì che sono soggetti a tale preavviso anche i lavori di ristrutturazione (Cass 6993 del 1999).
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