PRINCIPI DA APPLICARE NELLA SCELTA DEI CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007 la circolare 1 marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a seguito d...

17/05/2007
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007 la circolare 1 marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a seguito della segnalazione della Commissione Europea circa le numerose violazioni della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici ed allo scopo di prevenire l'apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione ed eventuali controversie giudiziarie davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, definisce i principi e le regole comportamentali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti nella redazione dei bandi di gara, alla luce dei principi e delle norme del diritto comunitario.
In particolare, la Commissione europea aveva rilevato numerosi casi in cui le stazioni appaltanti italiane hanno utilizzato requisiti che attengono alla capacità tecnica del prestatore anziché alla qualità come criteri per individuare l’offerta economicamente vantaggiosa, violando, così, l’art. 44 comma 1 della direttiva 2004/18/CE che dispone: L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell'articolo 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3.

Sebbene l’accertamento dell’idoneità degli offerenti, ovvero la selezione iniziale, e l’aggiudicazione dell’appalto possono avvenire contemporaneamente, è da sottolineare che le due fasi sono regolamentate da norme differenti. In particolare, la fase di selezione iniziale viene effettuata in base alla capacità economica e finanziaria (art. 47), alle capacità tecniche e professionali (art. 48), a norme di garanzia di qualità (art. 49), a norme di gestione ambientale (art. 50), documenti e informazioni complementari al fine di integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati (art. 51), oppure in base all’iscrizione a elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato (art. 52).

Per quanto concerne l’aggiudicazione dell’appalto, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatici per aggiudicare gli appalti pubblici sono:
a) quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile utilizzare diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto in questione, quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione;
b) esclusivamente il prezzo più basso.
L'amministrazione aggiudicatrice deve, comunque, precisare nel bando di gara o nel capitolato d’appalto o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce un peso a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. Qualora tale ponderazione risulti impossibile per ragioni dimostrabili, è necessario indicare nel bando di gara o nel capitolato d’appalto o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri. L'esperienza o a qualifica professionale e, in generale, la capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore (es. curriculum, licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in precedenza), in quanto attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell'appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti. Ma tali elementi non devono essere presi in considerazione nel valutazione dell’offerta, che deve, altresì, essere effettuata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto.

A cura di Gianluca Oreto
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