Il fatto, in particolare, si riferisce ad una richiesta di concessione edilizia fatta da un privato nel lontano 1989 e con esito positivo soltanto dopo 7 anni, nel 1996.
Il privato, sicuro di aver subito un abuso, ha voluto procedere ulteriormente per verificare se quanto da lui asserito corrispondesse al vero.
Possibile che ci siano voluti 7 anni per il rilascio di tale autorizzazione?
Il comune non ha violato gli obblighi di motivazione, pubblicità e trasparenza della legge 241/1990, nonché l’articolo 97 della nostra Costituzione?
Secondo i giudici del Consiglio di Stato, Quinta sezione, il Comune ha adottato un comportamento negligente, escludendo altresì la mancata impugnazione del silenzio inadempimento decorsi i termini di rilascio del documento.
E per la quantificazione del danno?
- oneri di urbanizzazione non dovuti in quanto il richiedente era un imprenditore agricolo;
- aumento dei costi di realizzazione dell’opera (è evidente a tutti che realizzare un’opera di qualsiasi genere e natura con 7 anni di ritardo non può configurarsi con lo stesso computo definito all’origine, in sede di presentazione di istanza);
- mancato utile di impresa conseguito nel periodo durante il quale, invece, avrebbe potuto esercitare altro.
A cura di Gabriele
Bivona