Con la circolare vengono definite le modalità di presentazione delle istanze di:
- prima autorizzazione (prima richiesta di autorizzazione ai sensi del Regolamento 305/2011);
- estensione (richiesta da organismo già notificato ai sensi del Regolamento 305/2011 per la quale siano necessarie competenze tecniche e attrezzature differenti);
- ulteriore autorizzazione (richiesta da organismo già notificato ai sensi del Regolamento 305/2011 per la quale siano necessarie competenze tecniche analoghe) ai fini della notifica, non basata sul certificato di accreditamento.
In appendice della Circolare due allegati e, precisamente l’Allegato A relativo al modello di istanza di autorizzazione e l’Allegabo B relativo all'elenco della documentazione da allegare all'istanza stessa.
Per ultimo, nella circolare viene precisato che l'istruttoria si conclude con un decreto di autorizzazione, con validità di 4 anni, propedeutico alla successiva notifica; le estensioni e le ulteriori autorizzazioni mantengono la scadenza del decreto cui si riferiscono.
Nella circolare si fa presente, infine, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 5 del Regolamento n. 305/2011, le attività di organismo notificato potranno essere eseguite solo se la Commissione Europea o altri Stati membri non sollevino obiezioni entro due mesi dalla notifica.
A cura di Gabriele
Bivona