REGIME FISCALE CESSIONE NUDA PROPRIETA’

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 213/E dell’8 agosto scorso recante “Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.- Interpretazione della ...

06/09/2007
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 213/E dell’8 agosto scorso recante “Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.- Interpretazione della nota II bis, Tariffa, I Parte, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 - cessione nuda proprietà - agevolazioni prima casa - decadenza.”, precisa che la cessione (soggetta ad IVA o ad Imposta di Registro) della nuda proprietà di un immobile adibito ad abitazione principale del cedente, avvenuta entro 5 anni, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali ottenute per l’acquisto della “prima casa” stessa.
Nella citata risoluzione è precisato che, nel caso di vendita della sola nuda proprietà di un’abitazione nei 5 anni dall’acquisto, la decadenza dai benefici “prima casa”, di cui alla nota II-bis dell`art.1 della tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986, comporta:
  • il recupero, da parte degli Amministrazione finanziaria, nel caso di vendita soggetta ad IVA, della differenza tra l’IVA con aliquota ordinaria, applicabile in assenza di agevolazioni alle cessioni di abitazioni non di lusso pari al 10% e quella versata al momento dell’acquisto dell’unità abitativa con i requisiti “prima casa pari al 4%, ovviamente nel limite del valore della nuda proprietà;
  • l’applicazione di una sanzione, in misura pari al 30% di tale differenza, e di eventuali interessi di mora.
L’Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione, ha anche confermato che, poiché il cedente ha utilizzato l’immobile come propria abitazione per la maggior parte del periodo intercorrente tra l’acquisto ed il trasferimento della nuda proprietà, l’operazione in argomento non genera una plusvalenza tassabile, ai sensi dell`art. 67, comma 1, lett. b, del DPR n. 917/1986.

A cura di Paolo Oreto
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