Nella citata risoluzione è precisato che, nel caso di vendita della sola nuda proprietà di un’abitazione nei 5 anni dall’acquisto, la decadenza dai benefici “prima casa”, di cui alla nota II-bis dell`art.1 della tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986, comporta:
- il recupero, da parte degli Amministrazione finanziaria, nel caso di vendita soggetta ad IVA, della differenza tra l’IVA con aliquota ordinaria, applicabile in assenza di agevolazioni alle cessioni di abitazioni non di lusso pari al 10% e quella versata al momento dell’acquisto dell’unità abitativa con i requisiti “prima casa pari al 4%, ovviamente nel limite del valore della nuda proprietà;
- l’applicazione di una sanzione, in misura pari al 30% di tale differenza, e di eventuali interessi di mora.
A cura di Paolo
Oreto