RIMOSSO IL LIMITE PER GLI INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO

Con la circolare 66/E dello scorso 6 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha rimosso definitivamente il vincolo secondo cui per l’incentivazione dell’energia fo...

10/12/2007
Con la circolare 66/E dello scorso 6 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha rimosso definitivamente il vincolo secondo cui per l’incentivazione dell’energia fotovoltaica venivano distinti coloro i quali utilizzano direttamente l’energia prodotto e quelli che la immettono in consumo. Con la circolare 66/E gli incentivi del conto energia messo a punto dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 vanno erogati per tutta l’elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico a prescindere dal fatto che i produttori abbiano scelto il servizio di scambio sul posto (detto anche Net Metering) o cedano la propria produzione alla rete.

Questo è in sintesi il contenuto della circolare 66/E dell’Agenzia delle Entrate, che modifica il contenuto della precedente circolare n. 46/E dello scorso 19 luglio 2007, secondo la quale per gli impianti di potenza non superiore a 20kW, nel caso di servizio di scambio sul posto la tariffa incentivante spetta solo in relazione all’energia prodotta e consumata in loco dall’utente, mentre l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi è assorbita dalla rete per poter essere successivamente riprelevata dall’utente medesimo in caso di consumi superiori alla produzione. Mentre nel caso l’energia venga ceduta alla rete la tariffa spetta per tutta la produzione, anche per l’energia eccedente i consumi dell’utenza e ceduta sia al mercato libero, sia al gestore di rete cui l’impianto è collegato.

La circolare 66/E prende atto della segnalazione dell’Autorità per l’Energia Elettica e il Gas (AEEG) secondo la quale la tariffa incentivante è limitata all’energia elettrica prodotta e consumata in loco dall’utente, nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto, solo per gli impianti fotovoltaici che percepiscono l’incentivo ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005 (come modificato ed integrato dal decreto Ministeriale 6 febbraio 2006). Il decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 ha modificato il dm 28/07/2005, eliminando il trattamento differenziato per i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto e riconoscendo anche a questi ultimi, la tariffa incentivante su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete (articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007).

Rispetto alla circolare 46/E dell’Agenzia, che definiva la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, la circolare 66/E non comporta conseguenze fiscali, pertanto, restano fermi i chiarimenti resi con la circolare 46/E in ordine al trattamento fiscale della tariffa incentivante.
Ricordiamo che La circolare 46/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaicied in particolare:
  • la disciplina iva della tariffa incentivante;
  • la disciplina iva dell'acquisto o realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
  • la disciplina fiscale della "tariffa incentivante" e dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.
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A cura di Gianluca Oreto

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