Regione Calabria: Circolare sull’equo compenso e pagamento del progettista

La Regione Calabria, successivamente alla pubblicazione della legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 recante “Norme in materia di tutela delle prestazioni prof...

19/09/2018

La Regione Calabria, successivamente alla pubblicazione della legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 recante “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale” che, come è precisato all’articolo 1 della stessa, ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese con la finalità di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all’attenuazione dell’evasione fiscale, ha emanato la Circolare Regione Calabria Dipartimento n. 2 Presidenza 6 settembre 2018, prot. 297709/SIAR avente ad oggetto “Adempimenti conseguenti alla legge regionale n. 25/2018. Comunicazioni”.

La circolare, inviata alla Federazione degli Ordini della Regione Calabria, alla Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Calabria, all'Ordine dei Geologi della Calabria ed a tutti gli Ordini Provinciali degli ingegneri ed architetti della Calabria, sottolinea che “per prevenire possibili interruzioni e rallentamenti dell'iter istruttorio" non si potranno più ottenere provvedimenti autorizzativi "non corredati dalla lettera di affidamento di incarico al professionista e di quietanza di avvenuto pagamento da parte di questo ultimo", come prescritto dalla citata legge regionale n. 25/2018.

Il parere di Francesco Galluccio Presidente di Confprofessioni è che la procedura debba basarsi su due punti imprescindibili:

  1. Il funzionario preposto al rilascio dei titoli amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica a qualsiasi livello deve limitarsi a ricevere e mettere agli atti sia la lettera di affidamento dell’incarico professionale sia la quietanza di avvenuto pagamento del professionista incaricato. Non deve toccare a lui il compito di entrare nel merito sia della validità dell’incarico che della congruità della parcella quietanzata. Ciò evita sicuramente ulteriori incombenze ai funzionari e rallentamenti.
  2. Nella valutazione dell’equo compenso commisurato alla prestazione svolta e quindi della congruità della quietanza presentata devono farsi carico gli Ordini Professionali, con modalità da stabilire in tempi brevi con valenza regionale.

In merito Confprofessioni ritiene che gli Ordini Professionali Regionali possano:

  • fornire agli iscritti un modello di affidamento di incarico professionale cui fare riferimento;
  • stabilire un criterio di determinazione dell’equo compenso legato alla tariffe contenute nel dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 con il quale stabilire i minimi tariffari di riferimento. Tale criterio dovrebbe essere della massima semplicità e di facilissima applicazione;
  • effettuare, anche attraverso controlli a campione o altri criteri, le opportune verifiche inerenti il rispetto da parte dei professionisti incaricati delle norme in merito stabilite a livello regionale dagli Ordini Professionali di concerto con la Regione.

Per quanto attiene ai criteri di determinazione dei minimi ed alle operazioni di controllo e verifica, Confprofessioni ha delle proposte che non mancherà di sottoporre agli Ordini Professionali con i quali, come sempre, cercherà il confronto per un’azione sinergica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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