Requisiti di partecipazione: no a clausole immediatamente escludenti
Oltre alle eccezioni previste dall'art. 100 del Codice, la stazione appaltante non può prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dalla norma
Una clausola che impone tra i requisiti di partecipazione il possesso di determinate certificazioni di qualità è sostanzialmente escludente e non è conforme al Codice degli Appalti.
La disciplina del d.Lgs. n. 36/2023 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall’art. 100 (fatte salve le eccezioni ivi richiamate), con l’effetto che è da escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità.
Clausole immediatemente escludenti: no a certificazioni di qualità tra i requisiti di partecipazione
A spiegarlo è ANAC con la delibera del 21 maggio 2025, n. 203, intervenendo sull’istanza di un operatore economico che ha contestato la lex specialis, adottata da una SA per l’affidamento di un servizio.
A essere contestati in particolare sono:
- l’eccessiva genericità dei requisiti tecnici richiesti per la partecipazione;
- l’introduzione di una clausola escludente per i raggruppamenti temporanei “sovrabbondanti”;
- l’impropria richiesta di certificazioni ISO, ritenute sostanzialmente equivalenti a requisiti di partecipazione.
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