Requisiti di partecipazione: no a clausole immediatamente escludenti

Oltre alle eccezioni previste dall'art. 100 del Codice, la stazione appaltante non può prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dalla norma

di Redazione tecnica - 30/05/2025

Requisiti di partecipazione: i limiti alla discrezionalità della SA

Nel valutare la questione, ANAC ha riconosciuto il diritto della stazione appaltante a esercitare una discrezionalità tecnico-amministrativa nella definizione dei requisiti di capacità economica, tecnica e professionale.

Tuttavia, l’operato della SA deve essere guidato dai principi generali del nuovo Codice dei contratti (d.Lgs. n. 36/2023, e in particolare:

  • il principio del risultato (art. 1), che impone l’ottimizzazione della spesa pubblica a fronte della qualità delle prestazioni;
  • il principio della fiducia (art. 2), che attribuisce responsabilità decisionale alle stazioni appaltanti, ma a fronte di scelte motivate, ragionevoli e proporzionate;
  • l’obbligo di prevedere requisiti tecnici chiari, pertinenti e proporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto (art. 100).

Nel caso esaminato, l’assenza di una soglia minima per la capacità tecnica (come ad esempio, un importo di riferimento per contratti analoghi) e la mancata richiesta di capacità economica-finanziaria hanno portato ANAC a ravvisare una carenza di istruttoria e una violazione indiretta del principio di concorrenza “qualificata”.

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