Requisiti di partecipazione: no a clausole immediatamente escludenti
Oltre alle eccezioni previste dall'art. 100 del Codice, la stazione appaltante non può prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dalla norma
Requisiti di partecipazione: i limiti alla discrezionalità della SA
Nel valutare la questione, ANAC ha riconosciuto il diritto della stazione appaltante a esercitare una discrezionalità tecnico-amministrativa nella definizione dei requisiti di capacità economica, tecnica e professionale.
Tuttavia, l’operato della SA deve essere guidato dai principi generali del nuovo Codice dei contratti (d.Lgs. n. 36/2023, e in particolare:
- il principio del risultato (art. 1), che impone l’ottimizzazione della spesa pubblica a fronte della qualità delle prestazioni;
- il principio della fiducia (art. 2), che attribuisce responsabilità decisionale alle stazioni appaltanti, ma a fronte di scelte motivate, ragionevoli e proporzionate;
- l’obbligo di prevedere requisiti tecnici chiari, pertinenti e proporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto (art. 100).
Nel caso esaminato, l’assenza di una soglia minima per la capacità tecnica (come ad esempio, un importo di riferimento per contratti analoghi) e la mancata richiesta di capacità economica-finanziaria hanno portato ANAC a ravvisare una carenza di istruttoria e una violazione indiretta del principio di concorrenza “qualificata”.
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