Requisiti di partecipazione: no a clausole immediatamente escludenti
Oltre alle eccezioni previste dall'art. 100 del Codice, la stazione appaltante non può prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dalla norma
L'art. 100 del Codice Appalti
Analizzando l’art. 100 del d.Lgs. n. 36/2023, che disciplina i "requisiti di ordine speciale", esso rappresenta un presidio fondamentale per garantire proporzionalità e ragionevolezza nella selezione degli operatori economici.
La norma stabilisce che i requisiti speciali devono essere:
- pertinenti all’oggetto dell’appalto;
- adeguati rispetto all’importo e alla complessità della prestazione;
- proporzionati al fine di evitare restrizioni ingiustificate all’accesso al mercato.
L’articolo è espressione diretta del principio del risultato e dell’accesso al mercato, pilastri del nuovo Codice. In tal senso, qualunque elemento che possa ostacolare l’accesso (inclusi oneri formali non necessari o richieste documentali prive di impatto sostanziale sulla capacità esecutiva) deve essere oggetto di una valutazione rigorosa.
L’utilizzo improprio di certificazioni o l’assenza di criteri minimi di selezione rappresentano violazioni paradigmatiche della norma.
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