Requisiti di partecipazione: no a clausole immediatamente escludenti

Oltre alle eccezioni previste dall'art. 100 del Codice, la stazione appaltante non può prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dalla norma

di Redazione tecnica - 30/05/2025

L'art. 100 del Codice Appalti

Analizzando l’art. 100 del d.Lgs. n. 36/2023, che disciplina i "requisiti di ordine speciale", esso rappresenta un presidio fondamentale per garantire proporzionalità e ragionevolezza nella selezione degli operatori economici.

La norma stabilisce che i requisiti speciali devono essere:

  • pertinenti all’oggetto dell’appalto;
  • adeguati rispetto all’importo e alla complessità della prestazione;
  • proporzionati al fine di evitare restrizioni ingiustificate all’accesso al mercato.

L’articolo è espressione diretta del principio del risultato e dell’accesso al mercato, pilastri del nuovo Codice. In tal senso, qualunque elemento che possa ostacolare l’accesso (inclusi oneri formali non necessari o richieste documentali prive di impatto sostanziale sulla capacità esecutiva) deve essere oggetto di una valutazione rigorosa.

L’utilizzo improprio di certificazioni o l’assenza di criteri minimi di selezione rappresentano violazioni paradigmatiche della norma.

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