Risoluzione del contratto per inadempimento: lo scorrimento della graduatoria è legittimo?

Il TAR interviene sull'applicazione dell'art. 124 del Codice Appalti e distingue nettamente la competenza giurisdizionale tra fase di affidamento e fase esecutiva del contratto

di Redazione tecnica - 30/05/2025

In caso di risoluzione anticipata di un contratto d’appalto, la SA può procedere con lo scorrimento della graduatoria o deve avviare una nuova procedura di affidamento?

Il punto di riferimento per rispondere a questa domanda, come dimostrato dalla sentenza del TAR Lazio del 16 aprile 2025, n. 7608, è l’art. 124 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023).

Risoluzione contratto per inadempimento: l’aggiudicazione per scorrimento della graduatoria

Nel caso esaminato, la ricorrente – iniziale aggiudicataria di un appalto regolato da accordo quadro – ha subito la risoluzione del contratto per inadempimento. La stazione appaltante ha quindi disposto l’aggiudicazione in favore del secondo classificato, mediante scorrimento della graduatoria.

La ricorrente ha quindi impugnato il nuovo provvedimento di aggiudicazione, sostenendo:

  • l’illegittimità derivata dello scorrimento, in quanto basato su una risoluzione contrattuale contestata con ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al giudice ordinario;
  • la nullità e/o illegittimità di una clausola dell’accordo quadro che, di fatto, vieta all’operatore economico di stipulare contratti con soggetti ritenuti concorrenti della stazione appaltante, asserendo che tale clausola sia in contrasto con la libera concorrenza e con i principi di proporzionalità e non discriminazione.

 

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