Risoluzione del contratto per inadempimento: lo scorrimento della graduatoria è legittimo?
Il TAR interviene sull'applicazione dell'art. 124 del Codice Appalti e distingue nettamente la competenza giurisdizionale tra fase di affidamento e fase esecutiva del contratto
Contestazione clausole contrattuali: giurisdizione ordinaria
La ricorrente ha anche impugnato una clausola dell’accordo quadro, che vietava all’appaltatore di stipulare contratti con soggetti competitors della SA. Secondo la società, tale disposizione:
- avrebbe generato un ingiustificato squilibrio contrattuale;
- avrebbe costituito una restrizione indebita della libertà contrattuale e della concorrenza;
- avrebbe determinato l’illegittima risoluzione del contratto, oggi oggetto di giudizio civile.
Su questo punto, però, il TAR ha dichiara il motivo inammissibile per difetto di giurisdizione. La contestazione della clausola attiene infatti alla fase esecutiva del contratto e alla legittimità della risoluzione, profili di competenza esclusiva del giudice ordinario.
Poiché la clausola è stata contestata come presupposto della risoluzione per inadempimento, sarà compito del G.O. valutarne legittimità ed eventualmente disapplicarla in sede incidentale, in base al principio di unitarietà della tutela.
In conclusione, il ricorso è stato quindi respinto, laddove è stato contestato lo scorrimento della graduatoria ex art. 124 del Codice, mentre è stato ritenuto inammissibile in relazione alle clausole contrattuali relative all’esecuzione del contratto. Si tratta di una fase nettamente separata da quella di affidamento ed è di competenza esclusiva del giudice ordinario.
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