Risoluzione del contratto per inadempimento: lo scorrimento della graduatoria è legittimo?
Il TAR interviene sull'applicazione dell'art. 124 del Codice Appalti e distingue nettamente la competenza giurisdizionale tra fase di affidamento e fase esecutiva del contratto
Scorrimento della graduatoria: disciplina e portata applicativa
L’art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina in modo espresso le ipotesi in cui, a seguito di risoluzione, recesso, fallimento o rinuncia dell’aggiudicatario originario, la stazione appaltante può (e in certi casi deve) ricorrere allo scorrimento della graduatoria originaria, senza necessità di indire una nuova procedura di gara.
La disposizione si applica a lavori, servizi e forniture, a condizione che il ricorso allo scorrimento sia:
- tecnicamente possibile (quindi le prestazioni richieste non devono essere mutate nella loro natura o configurazione);
- economicamente congruo, rispetto al prezzo proposto in gara e alle condizioni di mercato.
L’articolo stabilisce che:
“In casi tassativamente indicati, tra cui la risoluzione del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.”
Il carattere vincolato dello scorrimento emerge chiaramente: una volta maturata la volontà di proseguire nell’affidamento delle prestazioni oggetto del contratto originario, la stazione appaltante non può scegliere liberamente l’operatore, né avviare una nuova procedura selettiva, ma deve interpellare il secondo in graduatoria, e così via, secondo l’ordine risultante dall’esito della gara già conclusa.
È bene precisare che il ricorso allo scorrimento non comporta un’automatica attribuzione del contratto, ma un interpello progressivo degli OE successivi, che possono accettare o rifiutare, entro un termine assegnato.
La finalità della norma è duplice:
- evitare il blocco delle attività pubbliche a seguito di eventi patologici dell’esecuzione (es. risoluzione per inadempimento);
- valorizzare il risultato della gara originaria, in un’ottica di efficienza procedurale e riduzione dei tempi amministrativi.
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