Risoluzione del contratto per inadempimento: lo scorrimento della graduatoria è legittimo?

Il TAR interviene sull'applicazione dell'art. 124 del Codice Appalti e distingue nettamente la competenza giurisdizionale tra fase di affidamento e fase esecutiva del contratto

di Redazione tecnica - 30/05/2025

Aggiudicazione per scorrimento: è atto vincolato

Nel caso in esame, il TAR ha confermato la piena legittimità dello scorrimento ai sensi dell’art. 124 del nuovo Codice. Come previsto infatti dalla norma, la prosecuzione nell’esecuzione del contratto risolto, va garantita tramite lo scorrimento, che costituisce l’unica opzione prevista dalla legge.

In altre parole, l’Amministrazione non può indire una nuova gara se intende affidare le stesse prestazioni previste nel contratto risolto, e non può ignorare la graduatoria esistente. Lo scorrimento costituisce la modalità obbligata di affidamento residuale, volta a tutelare la continuità del servizio pubblico, purché vi sia congruità tecnica ed economica.

L’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria non è frutto di una scelta discrezionale, bensì rappresenta un atto vincolato, pienamente legittimo, in quanto adottato in pedissequa applicazione della norma.

 

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