La Guida dell'Agenzia espone nel dettaglio le istruzioni per poter utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero edilizio e, dopo l'introduzione, vengono trattati dettagliatamente:
- la detrazione irpef per le spese di ristrutturazione;
- l'iva sulle ristrutturazioni edilizie;
- la detrazione irpef per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati;
- la detrazione irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui;
- i principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef del 36%,
L'agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013. Ricordiamo che la legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012:
- il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio;
- la detrazione d'imposta sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
Non è prevista nessuna scadenza temporale per:
- l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata;
- la detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell'abitazione principale;
- l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati.
Con il decreto legge n. 70/2011 (convertito dalla legge n. 106/2011), convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011, sono stati aboliti due importanti adempimenti precedentemente richiesti:
- l'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
- l'indicazione del costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.
Con il Decreto-legge n. 138/2011 (convertito dalla legge n. 148/2011), dal 17 settembre 2011 sono cambiate le disposizioni applicabili in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi. In particolare, è ora prevista la possibilità per il venditore di:
- continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate
- trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile.
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A cura di Ilenia
Cicirello