Ritardati pagamenti: L'Ance preoccupata della possibile elusione della norma

Il Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, nel corso dell'incontro recentemente organizzato a Milano dalla Commissione europea con i rappres...

06/02/2013
Il Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, nel corso dell'incontro recentemente organizzato a Milano dalla Commissione europea con i rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico sul problema delle norme europee sui ritardi nei pagamenti introdotte nell'ordinamento italiano dal dlgs 192/2012, ha ribadire alcuni concetti ancora oggetto di interpretazioni fuorvianti "anche a causa dell'ambiguità del testo italiano".
Tajani ha annunciato che chiederà al nuovo governo una presa di posizione ufficiale entro il 16 marzo, pena l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia, l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) con in una nota, inviata alle imprese aderenti, esprime tutto il proprio disappunto per il fatto che il decreto di recepimento non ha risolto del tutto la problematica relativa ai lavori pubblici.

Tra l'altro, l'Ance nella citata nota, in riferimento agli interessi dovuti in caso di ritardo nelle missione del certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, non è d'accordo con la posizione assunta dal Ministero dello Sviluppo economico nella nota, prot. 1293 del 13 gennaio scorso, inviata alle associazioni di categoria in cui si ritiene ancora applicabile il comma 1 dell'art. 144 del Regolamento n. 207/2010, che prevede, nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento, la decorrenza degli interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli interessi moratori nella misura stabilita dal decreto interministeriale, di cui all'art. 133, comma 1 del Codice.

L'Ance precisa che così, di fatto, con il nuovo D.Lgs. n. 192/2012 non cambierebbe nulla e l'Amministrazione potrebbe trovare convenienza nel protrarre sine die l'emissione del certificato di pagamento e nel bloccare di fatto l'emissione del mandato. In tal modo, infatti, finirebbe per incorrere in una sanzione economica (come quella fissata dal decreto interministeriale di cui all'art. 133 del Codice) molto più lieve rispetto a quella prevista dal Decreto Legislativo n. 192/2012 per il ritardo nell'emissione del mandato.
Ovviamente tale soluzione porterebbe ad una palese elusione della finalità indicata dalla direttiva comunitaria 2011/7/UE, difficilmente giustificabile a fronte di una eventuale procedura di infrazione.

Alla luce della nota dell'Ance ci chiediamo, ancora una volta, se è possibile, in un campo così delicato com'è quello dei pagamenti e degli interessi per i ritardi nei pagamenti, introdurre modifiche ai termini di pagamento generali senza inserire le opportune e necessarie modifiche alla legge speciale (Codice dei contratti e Regolamento di attuazione) e fare riferimento ad una nota del Ministero dello Sviluppo economico che ritiene non più applicabili i commi 1 e 2 dell'articolo 142 ed i commi 2 e 3 dell'articolo 144 del regolamento mentre continua a ritenere applicabile il comma 1 dell'articolo 144 del Regolamento.
Continuiamo ad essere sempre più convinti che, nelle more di un intervento legislativo, più che una nota del Ministero, sarebbe stato più opportuno l'intervento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che avrebbe potuto formulare al Governo ed al Ministero, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettere f) e g) del Codice dei contratti, le necessarie modifiche per la revisione del Regolamento e avrebbe potuto emanare una determinazione idonea a fare chiarezza sul problema al fine di evitare possibili successivi contenziosi.

A cura di Paolo Oreto
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