Il quesito, riguardante l'omessa integrazione e registrazione della fattura secondo il regime del reverse charge, contemplava in particolar modo due aree di interesse:
- individuazione della sanzione applicabile in caso di inadempimento del regime del reverse charge
- effetti dell'inadempimento sulla possibilità di detrazione dell'imposta da parte del contribuente inadempiente.
In merito al primo punto individuato dal quesito, l'Agenzia ha osservato che le sanzioni prospettabili in contesto di inadempimento collegato al regime della inversione contabile sono sostanzialmente due:
- la più grave, compresa tra il 100 e il 200 per cento dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi soggetti al riverse charge, che viene applicata quando l'imposta "non sia stata assolta direttamente dal contribuente se non a seguito di verifica o controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, ovvero di ravvedimento spontaneo";
- la più live, ovvero il tre per cento dell'imposta, applicata nel caso in cui l'imposta sia stata assolta anche se in maniera irregolare (esempio, assolta attraverso modi ordinari).
L'Agenzia delle Entrate ha così concluso che "laddove sia constatata una violazione del regime dell'inversione contabile che comporti, in quella sede, l'assolvimento del tributo da parte dei contribuenti, contestualmente all'accertamento del debito, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima imposta[…], ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa".
A cura di Nicoletta
Trapani