SANZIONI APPLICABILI ED EFFETTI DELL'INADEMPIMENTO

In casi di violazione del regime di inversione contabile, nella quale l'assolvimento dell'imposta dovesse verificarsi solamente in seguito a controlli, resta...

17/03/2009
In casi di violazione del regime di inversione contabile, nella quale l'assolvimento dell'imposta dovesse verificarsi solamente in seguito a controlli, resta in diritto del contribuente la detrazione dell'imposta. È così riassumibile la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E del 6 marzo 2009, in merito ad un quesito pervenuto sul regime dell'inversione contabile (reverse charge).

Il quesito, riguardante l'omessa integrazione e registrazione della fattura secondo il regime del reverse charge, contemplava in particolar modo due aree di interesse:
  • individuazione della sanzione applicabile in caso di inadempimento del regime del reverse charge
  • effetti dell'inadempimento sulla possibilità di detrazione dell'imposta da parte del contribuente inadempiente.
Come ricordato dall'Agenzia delle Entrate, il meccanismo dell'inversione contabile " comporta che il cessionario o committente nazionale si rende debitore dell'imposta attraverso l'emissione di un'autofattura riportante, tra l'altro, l'indicazione dell'Iva dovuta; da un punto di vista contabile, il suddetto documento deve essere annotato nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto ".

In merito al primo punto individuato dal quesito, l'Agenzia ha osservato che le sanzioni prospettabili in contesto di inadempimento collegato al regime della inversione contabile sono sostanzialmente due:
  • la più grave, compresa tra il 100 e il 200 per cento dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi soggetti al riverse charge, che viene applicata quando l'imposta "non sia stata assolta direttamente dal contribuente se non a seguito di verifica o controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, ovvero di ravvedimento spontaneo";
  • la più live, ovvero il tre per cento dell'imposta, applicata nel caso in cui l'imposta sia stata assolta anche se in maniera irregolare (esempio, assolta attraverso modi ordinari).
Sul secondo punto in esame l'Agenzia ha osservato come anche nel caso di applicazione della sanzione più grave, il contribuente mantiene il suo diritto alla detrazione, essendo la sanzione di esclusione del diritto alla detrazione "lesiva dei principi di effettività e proporzionalità", ribadendo in ciò una recente sentenza della corte di Giustizia europea.
L'Agenzia delle Entrate ha così concluso che "laddove sia constatata una violazione del regime dell'inversione contabile che comporti, in quella sede, l'assolvimento del tributo da parte dei contribuenti, contestualmente all'accertamento del debito, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima imposta[…], ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa".

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