Sanatoria paesaggistica, permesso di costruire e stato legittimo: nuovo intervento della Cassazione
Illegittimo il permesso di costruire in sanatoria rilasciato in assenza di autorizzazione paesaggistica, per di più se su un immobile ormai acquisito al patrimonio comunale
In tema di sanatoria di opere realizzate in area vincolata, richiesta ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza di valida autorizzazione paesaggistica, non ha alcuna efficacia sanante.
Qualora la sanatoria sia stata concessa, essa deve certamente ritenersi illegittima e così può definirla il giudice dell’esecuzione, escludendo che sia sopravvenuto un valido titolo edilizio assolutamente incompatibile con l'ordine di demolizione.
Sanatoria in area vincolata: illegittima su immobile acquisito al patrimonio comunale
Sono questi i presupposti alla base della sentenza della Corte di Cassazione 1 aprile 2025, n. 12520, che ha ritenuto inammissibile il ricorso contro per il rigetto dell’istanza di revoca dell'ordine di demolizione emessa dal tribunale in relazione a un immobile abusivo.
Queste le tesi del ricorrente:
- era stato ottenuto un permesso in sanatoria, nonché parere favorevole sotto il profilo paesaggistico, trattandosi di lavori abusivi di scarsa consistenza eseguiti in parziale difformità rispetto all'originario titolo edilizio;
- il giudice penale non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi, per cui la configurabilità del reato urbanistico va esclusa anche quando l'atto concessorio risulta illegittimo;
- sarebbe stato violato l'articolo 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, in quanto l'immobile è attualmente in c.d. «stato legittimo», che è quello stabilito dall'ultimo provvedimento concessorio.
In primo luogo, spiegano gli ermellini, l'immobile sarebbe già stato acquisito al patrimonio immobiliare del Comune: in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso.
Nel caso di specie, l'istante, in quanto ormai terzo estraneo alle vicende giuridiche dell'immobile, non era più soggetto legittimato a chiedere la revoca dell'ordine di demolizione se non per procedere alla demolizione a propria cura e spese.
Revoca ordine di demolizione: le verifiche del giudice
Inoltre va ribadito che il rilascio del titolo abilitativo conseguente alla procedura di condono o sanatoria edilizi non determina l'automatica revoca dell'ordine di demolizione, permanendo in capo al giudice l'obbligo di accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge.
Nel caso in esame correttamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, non fosse consentito il ricorso alla c.d. «sanatoria paesaggistica» di cui all'articolo 167, comma 4, d. Igs. 42/2004, limitata alla ipotesi in cui, attraverso l'abuso, non vi sia stata creazione di superfici o volumi (come invece pacificamente occorso nel caso di specie).
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