Sanatoria paesaggistica, permesso di costruire e stato legittimo: nuovo intervento della Cassazione
Illegittimo il permesso di costruire in sanatoria rilasciato in assenza di autorizzazione paesaggistica, per di più se su un immobile ormai acquisito al patrimonio comunale
La sentenza
In conclusione, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso sia per carenza di interesse che nel merito: il fatto che l'immobile fosse stato acquisito al patrimonio immobiliare del comune rendeva in ogni caso illegittimo il titolo rilasciato in sanatoria.
Il titolo rilasciato successivamente all'acquisizione del bene al patrimonio immobiliare del comune, è in ogni caso illegittimo in quanto emesso a favore di un soggetto che non è più titolare del bene, spettando all'Amministrazione se mantenere o demolire l'opera.
In ogni caso, il rilascio di concessione o permesso in sanatoria ex art. 36 del Testo Unico Edilizia, non presuppone, quale atto implicito, la rinuncia da parte del Comune al diritto di proprietà sull'opera abusiva già acquisita al suo patrimonio a seguito del decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione, non essendovi coincidenza, sul piano della competenza, tra l'organo adottante l'atto presupponente (permesso in sanatoria) - ufficio tecnico comunale - e l'organo competente alla adozione dell'atto presupposto implicito (rinuncia al diritto di proprietà), da individuarsi in distinti e superiori organi comunali.
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