Sanatoria paesaggistica, permesso di costruire e stato legittimo: nuovo intervento della Cassazione

Illegittimo il permesso di costruire in sanatoria rilasciato in assenza di autorizzazione paesaggistica, per di più se su un immobile ormai acquisito al patrimonio comunale

di Redazione tecnica - 16/05/2025

Gli effetti del Salva Casa

I giudici di piazza Cavour hanno anche precisato che nel caso di specie neppure rileva quanto attualmente disposto dall'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 (introdotto dal c.d. Salva Casa, d.l. n. 69/2024 convertito, con modificazioni, dalla I. n. 105 del 2024 ed entrato in vigore il 30 maggio 2024).

Tale disposizione ha un ambito di applicazione estremamente limitato, riguardando esclusivamente:

  • gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34;
  • quelli eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37;
  •  in presenza di variazioni essenziali di cui all'articolo 32.

Inoltre, deve escludersi l'applicazione in via retroattiva della nuova disciplina alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore, non rinvenendosi nel testo del d.l. n. 69/2024 alcuna disposizione transitoria in tal senso, con la conseguenza che va applicata la regola generale sancita dall'art. 11 disp. prel. c.c.

I richiamati artt. 36 e 36-bis possono, infine, trovare applicazione «fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative», quale è certamente l'acquisizione al patrimonio immobiliare comunale di cui all'articolo 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, che nel caso di specie è già intercorsa, con conseguente effetto preclusivo.

Il ruolo dello stato legittimo

Non solo: i giudici ribadiscono che il certificato di stato legittimo dell'immobile, rilasciato ai sensi dell'articolo 9-bis d.P.R. n. 380/2001, anche come da ultimo modificato con d.l. n. 69/2024, altro non è che un documento formale che attesta la conformità urbanistica ed edilizia di un immobile, rilasciato da un tecnico abilitato al fine di facilitare la circolazione dell'immobile cui si riferisce, ma certo non può avere alcun valore vincolante per l'autorità giudiziaria, né attestare erga omnes la regolarità del titolo edilizio in sanatoria: un immobile è legittimo, quindi trasformabile con ulteriori interventi, non tanto perché risponde al progetto di cui i competenti uffici pubblici ne hanno variamente autorizzata l'esecuzione, ma in quanto sia conforme alla disciplina urbanistico-edilizia, conformità non sussistente nel caso in esame

 

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