Sanatoria paesaggistica, permesso di costruire e stato legittimo: nuovo intervento della Cassazione
Illegittimo il permesso di costruire in sanatoria rilasciato in assenza di autorizzazione paesaggistica, per di più se su un immobile ormai acquisito al patrimonio comunale
Permesso di costruire in area vincolata: nullo senza autorizzazione paesaggistica
L’autorizzazione paesaggistica, secondo l'art. 146, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, lo stesso permesso di costruire resta subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica la quale, però, sempre secondo la norma richiamata, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, tranne nei casi dei cd. «abusi minori», tassativamente individuati dall'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004.
Tale preclusione, considerato che l'autorizzazione paesaggistica è presupposto per il rilascio del permesso di costruire, impedisce di conseguenza anche la sanatoria urbanistica ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Pertanto, in tema di sanatoria di opere realizzate in area vincolata, richiesta ai sensi dell'articolo 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza di valida autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al solo profilo urbanistico dell'intervento già realizzato.
Tale sanatoria pertanto, ove concessa, deve certamente ritenersi illegittima ed entro tali limiti il giudice dell'esecuzione ha spinto il suo sindacato, escludendo la presenza di un valido titolo edilizio sopravvenuto che sia assolutamente incompatibile con l'ordine di demolizione.
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