Scuole innovative: Bando errato, 51 gare da rifare

Depositata l’8 marzo in segreteria la Delibera n. 185 del 21 febbraio 2018 con cui l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) risponde ad un quesito della st...

24/04/2018

Depositata l’8 marzo in segreteria la Delibera n. 185 del 21 febbraio 2018 con cui l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) risponde ad un quesito della struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica - progetto #ScuoleInnovative con un parere con cui ritiene che:

- nell’ambito di un concorso di idee, la possibilità di affidare al/ai vincitore/i, con procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 156, comma 6, del Codice, anche la redazione dei successivi livelli progettuali è subordinata a due condizioni principali: detta facoltà deve essere esplicitata nel bando di gara ed il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando stesso in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare;

- in assenza delle specifiche previsioni del bando di gara sopra indicate, la stazione appaltante, all’esito del concordo di idee, deve indire un concorso di progettazione o un appalto di servizi di progettazione, ponendo a base l’idea vincitrice del concorso, come previsto dal citato art. 156, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

La delibera si riferisce al Concorso di idee per progettare 52 scuole modello in altrettanti comuni italiani, grazie a un finanziamento di 350 milioni, il progetto avanzato e gestito dal ministero dell'Istruzione; il bando concorso per idee era del maggio 2016 e soltanto nel mese di novembre 2017, dopo un anno e mezzo, erano stati selezionati i vincitori selezionati tra 1.238 progetti che rispondevano ai criteri di innovazione espressamente richiesti dal bando, per favorire una nuova idea di edilizia scolastica.

Tutto da rifare adesso perché sia nel decreto del MIUR 3 novembre 2015, n. 580 (leggi articolo) contente l’indizione del Concorso di idee era previsto al comma 4 dell’articolo 3 che “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica si riserva, altresì, la facoltà di mettere a disposizione degli enti locali richiedenti, a titolo gratuito, le idee premiate al fine di consentire, l’eventuale affidamento dei successivi livelli di progettazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, che nel bando predisposto con provvedimento MIUR del 12 maggio 2016 (leggi articolo), al paragrafo 5.3 (Affidamento dello sviluppo degli ulteriori livelli) era precisato che “La Stazione appaltante mette a disposizione degli enti locali richiedenti, a titolo gratuito, le idee premiate al fine di consentire l’eventuale affidamento dei successivi livelli di progettazione, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Ma in nessuno dei due casi ci sono previsioni in ordine ai requisiti che i vincitori del concorso di idee devono possedere.

Le due citate norme sono perfettamente sovrapponibili ed infatti così come disposto all’art. 108, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 era possibile “affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare”, e lo stesso viene, anche, confermato dall’articolo 156, comma 6 del d,lgs. n. 50/2016 in cui è precisato che è possibile “affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare”. Nel caso in argomento, il bando di gara prevede per gli enti locali richiedenti (proprietari delle aree), la possibilità di procedere ai sensi del citato art. 156, comma 6, per l’eventuale affidamento dei successivi livelli di progettazione (par. 5.3 del bando), ma, come abbiamo già detto, non contiene previsioni in ordine ai requisiti che i vincitori del concorso di idee devono possedere ai predetti fini.

La struttura di missione nella nota inviata all’ANAC chiede “se sia corretto, ai fini dell’affidamento dei successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di idee, affidare i servizi tecnici in parola con procedura negoziata, con obbligo di invitare almeno cinque operatori, secondo le previsioni dell’art. 36, comma 2, lett. b), prevedendo l’invito del primo o dei primi tre classificati del concorso di idee, prescindendo quindi dal limite della soglia comunitaria per i servizi di cui all’art. 35 del Codice e dal limite di 100.000 euro di cui all’art. 157 del medesimo decreto”.

L’ANAC con la citata delibera che fa seguito al quesito della Struttura di missione, dopo le necessarie premesse e dopo aver analizzato la questione, afferma che nell’ambito di un concorso di idee, la possibilità di affidare al vincitore, con procedura negoziata senza bando, anche la redazione dei successivi livelli progettuali è subordinata a due condizioni principali, come indicate nel comma 6, dell’art. 156: la previsione di tale possibilità deve essere chiaramente esplicitata nel bando di gara ed inoltre tale documento deve espressamente indicare i requisiti tecnico-professionali ed economici che devono essere posseduti dai concorrenti ai fini dell’affidamento della progettazione e commisurati alle caratteristiche dell’incarico da svolgere.

L’indicazione dei predetti elementi nel bando riveste, peraltro, carattere preminente essendo gli stessi finalizzati alla selezione di soggetti idonei all’eventuale svolgimento del successivo incarico di progettazione (perché in possesso di adeguati requisiti professionali) e, sotto il profilo del rispetto dei principi di par condicio, concorrenza e trasparenza, potendo gli stessi incidere in maniera determinante sulla platea dei potenziali partecipanti alla procedura di gara a monte.

Nel caso di specie, il bando di gara prevede per gli enti locali richiedenti (proprietari delle aree), la possibilità di procedere ai sensi del citato art. 156, comma 6, per l’eventuale affidamento dei successivi livelli di progettazione (par. 5.3 del bando), ma non contiene previsioni in ordine ai requisiti che i vincitori del concorso di idee devono possedere ai predetti fini.

Quindi in assenza di previsione nel bando iniziale “la stazione appaltante, all'esito del concorso di idee, deve indire un concorso di progettazione o un appalto di servizi di progettazione, ponendo a base l'idea vincitrice del concorso, come previsto dal citato art. 156, comma 5, del dlgs 50/2016”.

In allegato la Delibera n. 185 del 21 febbraio 2018.

A cura di arch. Paolo Oreto

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