Semplificazione edilizia e nuova SCIA: Sulla Gazzetta il Decreto Legislativo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante “Attuazione della delega in materia di...

14/07/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Le Regioni e gli enti locali devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2017.

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Con il nuovo decreto legislativo viene modificata la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma, ovviamente, la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

Ricordiamo che l’art. 5 della Legge n. 124/2015 aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. Al Governo è stata anche richiesta l’introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, nonché la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti prodotti dagli interessati e delle modalità di svolgimento della successiva procedura.

Con l’articolo 3 del decreto vengono apportate modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare vengono modificati gli articoli 19, 20, 21 e 29 e vengono inseriti i nuovi articoli 18-bis e 19-bis relativi rispettivamente alla “Presentazione delle istanze, segnalazioni o comunicazioni” ed alla “Concentrazione dei regimi amministrativi”. Con il nuovo decreto legislativo è previsto l'utilizzo di un unico modulo valido su tutto il territorio nazionale, da presentare (anche) in via telematica presso un unico ufficio competente che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate.

Il nuovo Decreto Legislativo accoglie le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari nei loro pareri e recepisce gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni. Tale ricevuta (che costituisce comunicazione di avvio del procedimento) deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro l'1 gennaio 2017.

Spetterà a successivi decreti legislativi l’individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di Scia o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Come clausola residuale si prevede che tutte le attività private non espressamente disciplinate dai predetti decreti o dalla normativa europea, statale o regionale non sono soggette a controllo preventivo. In accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, è stata corretta la locuzione “autorizzazione espressa” con quella di “titolo espresso”, al fine di ricomprendervi anche le attività ancora soggette a licenza, concessione, permesso, nulla osta, ecc.; parimenti è stato precisato che le attività private non espressamente individuate dai successivi decreti, e che non sono oggetto di disciplina europea, statale o regionale, non sono soggette a controllo preventivo (piuttosto che “a disciplina procedimentale”).

Entrando nel dettaglio, è prevista l’adozione da parte delle amministrazioni statali di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. In accoglimento di un’osservazione delle Commissioni parlamentari è stata introdotta la possibilità per il privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione. La modulistica concernente l’edilizia e l’avvio di attività produttive è adottata mediante accordi o intese in sede di Conferenza unificata, al fine di coordinare le discipline dei vari livelli di governo e realizzare moduli uniformi. Ai fini dell’alleggerimento degli oneri burocratici a carico del cittadino, in ogni caso, i moduli devono essere effettivamente standardizzati, esaustivi ed efficaci.

Tali moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni. Laddove non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano in loro luogo l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto pubblicato nel sito o nei moduli. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati nel sito o indicati nei moduli, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

In allegato il Decreto Legislativo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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