Stato legittimo di un immobile: un piano diverso dall'agibilità
È possibile ordinare la demolizione per il cambio di destinazione d'uso di un immobile munito del crisma della legittimità ma eventualmente privo dell’agibilità? Ne parla il TAR in un'interessante sentenza
Quando può ritenersi legittimo un cambio di destinazione d’uso realizzato nel tempo mediante titoli successivi? È sufficiente la planimetria catastale di primo impianto a documentare lo “stato legittimo”? Qual è il confine tra legittimità edilizia e agibilità igienico-sanitaria?
Stato legittimo, destinazione d'uso e agibilità: interviene il TAR
Sono tanti e interessanti i quesiti davanti a cui pone il caso affrontato dal TAR Lazio con la sentenza del 14 aprile 2025, n. 7297, nell’ambito di un contenzioso relativo al cambio di destinazione d’uso, da magazzino a ufficio (cat. A/10), di un seminterrato che originariamente aveva destinazione abitativa.
Secondo i ricorrenti, il mutamento non poteva essere assentito e l’Amministrazione aveva illegittimamente revocato l’ordine di demolizione, concedendo anche il nulla osta all’accertamento di conformità edilizia per opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 22 L.R. Lazio n. 15/2008.
In particolare, si contestava che l’Amministrazione avrebbe basato il provvedimento esclusivamente su planimetrie di impianto, omettendo di valutare le altre fonti probatorie previste dall’art. 9-bis TUE.
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