Stato legittimo di un immobile: un piano diverso dall'agibilità

È possibile ordinare la demolizione per il cambio di destinazione d'uso di un immobile munito del crisma della legittimità ma eventualmente privo dell’agibilità? Ne parla il TAR in un'interessante sentenza

di Redazione tecnica - 30/05/2025

Stato legittimo: come dimostrarlo

Il TAR Lazio ha ritenuto infondate le censure, richiamando l’art. 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001), applicabile ratione temporis al caso di specie, ovvero prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024 (c.d. Decreto Salva Casa).

In particolare si definisce lo stato legittimo come la condizione dell’immobile risultante dai seguenti elementi:

  • titolo edilizio che ne ha previsto la costruzione o ne ha legittimato la stessa;
  • ultimo titolo che ha disciplinato un intervento edilizio successivo;
  • in via sussidiaria, dati catastali di primo impianto o altri atti pubblici o privati con data certa.

Con l’entrata in vigore della nuova normativa, la disciplina è stata modificata, confermando la possibilità di dimostrare lo stato legittimo tramite:

  • titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa (comprese eventuali sanatorie);
  • oppure dal titolo rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi;
  • eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Nella versione dell'art. 9-bis precedente viene specificato che per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile:

  • dalle informazioni catastali di primo impianto;
  • da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza;
  • e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

In questo quadro, la planimetria catastale di impianto dimostrava l'originaria destinazione d’uso residenziale, successivamente modificata con DIA e SCIA, in un processo pienamente documentato e coerente con la disciplina edilizia vigente.

In particolare il TAR ha ricostruito l’intera sequenza urbanistica:

  • cambio di destinazione da “magazzino” a “residenziale”, in linea con la planimetria originaria tramite DIA;
  • cambio da “residenziale” a “direzionale privata”, con esecuzione di opere di manutenzione straordinaria tramite SCIA alternativa.
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