Superbonus 110%: cos’è, a quanto ammonta, requisiti, limiti di spesa e orientamenti dell’Agenzia delle Entrate

Superbonus 110%: cos’è, a quanto ammonta, requisiti, limiti di spesa e orientamenti dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 12/11/2020

Superbonus 110%: cos’è, gli interventi trainanti e quelli trainati

Il superbonus 110% è una detrazione fiscale del 110% da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo, da applicarsi sulle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi (c.d. trainanti) di riqualificazione energetica e sismica e per altri effettuati congiuntamente ai primi (c.d. trainati).

Entrando nel dettaglio, rientrano tra gli interventi trainanti:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • gli interventi di relativi all'adozione di misure antisismiche.

Nel caso sia realizzato uno degli interventi di cui ai primi 3 punti (miglioramento energetico), l'art. 119, comma 2 prevede che è possibile realizzare anche altri interventi che accederebbero (con i loro limiti di spesa) al superbonus. Tali interventi c.d. trainati sono quelli di:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica).

Nel caso sia realizzato un intervento trainante di miglioramento sismico, la detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Nel caso sia effettuato uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica o sismica, Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi. In questo caso la maggiore aliquota è subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus;
  • la cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
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