Superbonus 110% e Bonus Facciate: in caso di isolamento termico a cappotto, quale scegliere?

Superbonus 110% vs Bonus Facciate: presupposti normativi, come si utilizzano, requisiti, spese ammissibili, limiti di spesa e convenienza

di Redazione tecnica - 09/11/2020

Superbonus 110%: presupposti normativi, come si utilizza, requisiti, spese ammissibili e limiti di spesa

L'art. 119 del Decreto Rilancio, tra gli interventi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% (c.d. interventi trainanti) prevede anche l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%. La detrazione va ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per poter accedere al beneficio sarà necessario:

  • l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
  • redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico;
  • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

L'art. 119, comma 15 del Decreto Rilancio afferma che "rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11".

In particolare:

  • il comma 3 è quello relativo alla produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) pre e post intervento, necessario per la verifica del doppio salto di miglioramento energetico. L'onorario del professionista che produrrà i due attestati si può, quindi, portare in detrazione al 110% (oppure optare per sconto in fattura o cessione del credito);
  • il comma 11 è quello relativo al visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus, necessario ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, e rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
  • il comma 13 è, infine, relativo alle spese sostenute per le asseverazioni degli interventi redatte dai tecnici abilitati.

Entrando più nel dettaglio, l'art. 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246) definisce le spese ammesse alla detrazione.

In particolare, per gli interventi che rientrano nell'ecobonus (classico o potenziato al 110%) la detrazione spetta per le spese relative a:

  • interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
  • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
  • demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi;
  • interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
  • miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
  • miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;
  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
  • interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation:
    • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
    • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all’art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere b) e c) dell’art. 119 del Decreto Rilancio. Sono altresì ricomprese le spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione;
    • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati;
  • prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai superiori punti, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all’art. 119, comma 15 del Decreto Rilancio.

Facendo riferimento all'intervento di isolamento termico a cappotto descritto dal nostro lettore, l'art. 119, comma 1, lettera a) prevede che la detrazione sia calcolata su un ammontare complessivo delle spese:

  • non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (nel caso di 10 unità immobiliari, l'ammontare complessivo si calcola facendo 8 x 40.000 + 2 x 30.000 = 320.000 + 60.000 = 380.000 euro).
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