Superbonus 110% e computo metrico: quali prezzi utilizzare per l’Ecobonus?

Oggi rispondiamo a Valerio D. che chiede quali prezzari utilizzare per il computo metrico relativo agli interventi di superecobonus o ecobonus 110%

di Redazione tecnica - 22/03/2021

Per gli interventi di riqualificazione energetica che vogliono accedere alla detrazione fiscale del 110% sono previsti alcuni adempimenti amministrativi e tecnici.

Superbonus 110% e asseverazione tecnica

Tra questi adempimenti, uno dei più importanti è l’asseverazione di un tecnico abilitato che deve asseverare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici). Alla asseverazione tecnica, resa sulla base dell’Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Asseverazioni), il tecnico abilitato deve allegare anche:

  • il computo metrico;
  • la congruità dei costi degli stessi interventi;
  • l’APE ante operam e post operam per la verifica del doppio salto di classe energetica;
  • la polizza assicurativa con massimale adeguato;
  • le fatture delle spese sostenute.

Superbonus 110% e Computo metrico

Tra le problematiche principali sui cui si è aperto un dibattito social tra i tecnici, c’è il contenuto del computo metrico e la logica da utilizzare nell’utilizzo dei prezzari di riferimento previsti dal Decreto Requisiti tecnici.

L’Allegato A, punto 13.1, lettere a) e b) del Decreto Requisiti tecnici prevede che:

  • lettera a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
  • lettera b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;

Prassi confermata anche da Enea che in un documento recentemente pubblicato ha affermato che il tecnico abilitato giustifica i costi attraverso:

  • i prezzari regionali o delle province autonome relativi alle regioni in cui si trova l’edificio oggetto di intervento;
  • in alternativa ai suddetti prezzari, i prezzari DEI.

Se non sono presenti le voci degli interventi o parte degli interventi da seguire, allora il tecnico procede per via analitica, avvalendosi anche dell’allegato I del D.M. 06/08/2020.

Speciale Superbonus

Superbonus 110%: quale prezzario utilizzare per il computo metrico?

Rispondiamo, quindi, alla domanda di Valerio D. che ci chiede quali prezzari utilizzare per il computo metrico relativo agli interventi di superecobonus o ecobonus 110%.

In realtà la norma NON dice che per il computo metrico si debba utilizzare il prezzario regionale o quello DEI ma che i costi per tipologia di intervento debbano essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei suddetti prezzari.

Per la redazione del computo metrico si può dunque utilizzare qualsiasi prezzario o analisi, purché i prezzi siano inferiori o uguali a quelli riportati dal prezzario regionale o da quello DEI. Per la verifica dei limiti massimi è buona norma utilizzare un prezzario e, nel caso di assenza di una voce, passare all’altro prezzario e in ultima istanza all’analisi dei prezzi.

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