Superbonus 110%: la RPT propone l'abolizione della doppia conformità per la sanatoria edilizia

La Rete delle Professioni Tecniche ha elaborato un documento di modifica del superbonus e della normativa per la sanatoria edilizia degli abusi

di Redazione tecnica - 25/03/2021

Dall'insediamento del nuovo Governo del prof. Mario Draghi, ma soprattutto alla luce delle prossime risorse previste dal Next Generation EU, si è tornati a parlare di superbonus 110%. Ed, in particolare, della sua proroga e delle possibilità di modifica per consentire la fruizione dell'agevolazione fiscale a più soggetti.

Speciale Superbonus

Superbonus 110%: le proposte della Rete delle Professioni Tecniche

Tra le proposte più interessanti registriamo quelle formulate dalla Rete delle Professioni Tecniche che ha raccolto in un documento (allegato) i possibili interventi sulla normativa, frutto delle esperienze raccolte in questi ultimi mesi di applicazione del Decreto Rilancio.

Il documento messo a punto dalla RPT propone degli interventi puntuali che riguardano non solo l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 ma anche sull'art. 36 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) sull'accertamento di conformità, istituto previsto per la sanatoria degli abusi edilizi (ovvero uno dei maggiori ostacoli al superbonus 110% oltre che a tutte le altre detrazioni fiscali).

Le proposte sull'art. 119 del Decreto Rilancio

Per quanto concerne la normativa strettamente legata alle detrazioni fiscali del 110%, la RPT propone:

  • prorogare l’efficacia dell’incentivo al 31.12.2025, fondamentale per avviare interventi anche di maggiore complessità;
  • ampliamento delle possibilità di utilizzo del monitoraggio degli edifici, essendo necessario migliorare, sia pure indirettamente, la sicurezza degli edifici stessi anche se oggetto solo di interventi di ecobonus;
  • chiarimenti sul salto di classe per ecobonus;
  • chiarimenti sugli interventi di sismabonus eseguiti su complessi di edifici collegati strutturalmente, soprattutto nei centri storici;
  • deroga del doppio salto di classe nel caso di edifici vincolati, dove talvolta non è possibile eseguire interventi sulle facciate;
  • modifica dei termini temporali previsti attualmente, per ragioni di adeguamento e corrispondenza tra varie date previste nelle norme;
  • chiarimenti sulla possibilità di ottenere l’incentivo sia Ecobonus che Sismabonus sull’intero volume eccedente quello originario, nel caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti;
  • ampliamento di possibilità di utilizzo degli incentivi per tipologie di manufatti originariamente non presenti o resi di difficile attuazione per interpretazioni eccessivamente restrittive dall’Agenzia delle Entrate;
  • possibilità di incentivo anche per tipologie non residenziali;
  • semplificazioni in tema di asseverazione resa assimilabile alle certificazioni di conformità urbanistica, in attuazione di un principio di semplificazione e sussidiarietà dei professionisti;
  • possibilità di dichiarare la conformità urbanistica riferendosi solo alla normativa attuale;
  • previsione di una norma tecnica che consenta di eseguire interventi di prevenzione del rischio sismico in un periodo ampio di tempo su singoli parti dell’edifico, nel rispetto di un progetto generale di miglioramento sismico;
  • inserimento di una norma che consenta come già previsto nel caso di adempimenti fiscali, di utilizzare un “ravvedimento operoso” per correggere errori o imprecisioni delle asseverazioni dei professionisti, per evitare richieste di sanzioni o provvedimenti che inficino la regolarità dell’intervento, per aspetti puramente formali e non sostanziali;
  • ampliamento dei casi di incentivo per fabbricati residenziali.

Speciale Testo Unico Edilizia

Le proposte sull'art. 36 del Testo Unico Edilizia

Molto interessanti (faranno certamente discutere) le proposte di modifica all'art. 36 del DPR n. 380/2001. Nella sua nuova formulazione, l'art. 36 relativo all'accertamento di conformità diventerebbe il seguente:

1. In caso di interventi urbanistico-edilizi realizzati in assenza o in parziale difformità dal prescritto titolo abilitativo, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile o chiunque sia legittimato possono ottenere il titolo abilitativo in sanatoria, a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione di apposita a SCIA di accertamento di conformità.

2.

3. La SCIA di accertamento di conformità è corredata dal rilievo delle opere abusive delle quali è richiesta la sanatoria e da una relazione asseverata, a firma di un tecnico abilitato, nella quale il professionista attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 481 del Codice penale, la sussistenza delle conformità di cui al comma 1, asseverando altresì che gli interventi edilizi risultano eseguiti nel rispetto della normativa tecnica e costruttiva vigente all’epoca di realizzazione.

4. Sulla SCIA di accertamento di conformità il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale può esprimere parere in tutto o in parte negativo, motivandolo adeguatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il predetto termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di documentazioni, informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l’istanza si intende accolta.

5. La SCIA di accertamento di conformità, ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a vincolo paesaggistico, culturale, ambientale, idrogeologico, e di qualsiasi altro tipo comunque rilevante ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, è consentito esclusivamente previo rilascio del relativo atto di assenso comunque denominato, nei casi consentiti dalla legge, o dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla relativa normativa di settore.

6. Ai fini dell’accettazione dell’istanza di conformità, la SCIA può contenere la previsione di opere di modesta entità, finalizzate alla piena conformazione dell’immobile alla vigente disciplina edilizia e urbanistica. Tali opere possono anche essere finalizzate a garantire idonee condizioni di sicurezza di parti strutturali dell’immobile. Nei casi in cui l’istanza preveda l’esecuzione delle predette opere di conformazione, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato alla puntuale esecuzione di tali opere entro il congruo termine assegnato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. L’avvenuta esecuzione delle opere di conformazione è attestata con idonea documentazione e asseverazione dal professionista di cui al comma 2.

7. Il rilascio dell’accertamento di conformità per violazioni edilizie aventi rilevanza ai fini penali, ai sensi dell’articolo 57, produce l’estinzione del reato contravvenzionale.

8. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a tutte le tipologie di edifici, opere e manufatti purché già eseguite ed ultimate al momento dell‘entrata in vigore della presente legge.

Proposta anche l'introduzione dell'art. 36-bis, titolato "Interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima dell’entrata in vigore della legge 765/1967":

1. Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all’epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all’epoca vigente.

2. L’avvenuta esecuzione ed ultimazione delle opere ed interventi entro il termine temporale sopra indicato è comprovata dal proprietario, o altro soggetto avente titolo, mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d’archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumono valore di prova le dichiarazioni testimoniali. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenga che la documentazione prodotta dall’interessato contenga in tutto o in parte dati ed elementi non corrispondenti al vero, ne dà tempestiva notizia all’Autorità giudiziaria.

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