Superbonus 2021 anche per la coibentazione del tetto e le barriere architettoniche

La Legge di Bilancio 2021 ha modificato l'art. 119 del Decreto Rilancio estendendo il superbonus anche ad altri interventi trainanti e trainati

di Redazione tecnica - 04/02/2021

Mentre il mondo delle costruzioni è in attesa di sapere se le proroghe al 2022 saranno confermate parte del Consiglio dell’Unione europea, segnaliamo due importanti modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 all'art. 119 del Decreto Rilancio. Modifiche che riguardano l'ampliamento delle possibilità di intervenire sul patrimonio edilizio accedendo al superbonus 110%.

Superbonus 2021: nuovi interventi trainanti e trainati

Stiamo parlando di due nuovi interventi trainanti e trainati aggiunti per il 2021:

  • gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche realizzati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Coibentazione del tetto: intervento trainante

Con una modifica all'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), per l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, rientra anche la coibentazione del tetto. Argomento che aveva creato molti dubbi tra i termotecnici considerato che la lettera a) parla di superficie disperdente e più volte l'Enea ha evidenziato la necessità della presenza dell'impianto di riscandamento.

Nella FAQ. n. 4 relativa al superbonus, l'Enea conferma che per la fruizione dell’ecobonus (ordinario o potenziato), l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale. Impianto che deve essere fisso, alimentato con qualsiasi vettore energetico e senza alcun limite sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

Ma non solo, l'Enea, ricordando la circolare n. 24/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate, precisa che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.

Aspetto che ha creato un po' di problemi nel computo della coibentazione dei tetti che coprono locali non riscaldati (sottotetti non abitabili, intercapedini,...).

Con la modifica apportata dalla Legge di Bilancio, dal 2021 tutti i tetti potranno essere coibentati senza limiti, accedendo al superbonus.

Si ricorda pure che, benché Enea e Agenzia delle Entrate ammettano la necessità dell'impianto che sia funzionante o riattivabile e che il superbonus spetti solo per gli ambienti serviti dall'impianto stesso, secondo le FAQ pubblicate dal Governo la situazione è un po' diversa.

Sul nuovo portale messo a punto dal Governo per fornire chiarimenti sul superbonus, alla FAQ A06.5 è stato precisato che concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze non servite dall'impianto termico. Ma su questo argomento esistono ancora tanti dubbi.

Abbattimento barriere architettoniche: intervento trainato

Altra importante modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021 riguarda gli interventi trainati da quelli trainanti di riqualificazione energetica. Nel caso, infatti, si acceda al superbonus con uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico, oltre ad accedere alla detrazione fiscale del 110% per gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, potranno accedere al bonus 110% anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità e in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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