Tar Calabria: Annullata la delibera di Catanzaro con compenso nullo

Il TAR della Calabria annulla la delibera della giunta del comune di Catanzaro n. 33 del 17 febbraio 2016 che aveva previsto un compenso nullo per il profess...

23/08/2018

Il TAR della Calabria annulla la delibera della giunta del comune di Catanzaro n. 33 del 17 febbraio 2016 che aveva previsto un compenso nullo per il professionista che avrebbe dovuto realizzare il piano strutturale comunale.

La sentenza del TAR n. 1507 del 2 agosto 2018 è di tenore diametralmente opposto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4614/2017 (leggi articolo) che aveva dato il via libera alle prestazioni gratuite dichiarando legittimo il bando del comune calabrese.

Ricordiamo che il bando in argomento e la successiva sentenza del Cds avevano scatenato l’ira dei professionisti dando la stura alla manifestazione organizzata dalle varie categorie alla fine del 2017 conclusasi poi con l'approvazione della norma sull'equo compenso inserita nella legge di bilancio 2017.

Differentemente dal Consiglio di Stato il TAR della Calabria ha accolto il ricorso presentato da un ingegnere contro il bando comunale. Il ricorso è stato accolto perché per l'espletamento delle attività preposte nel bando, non era previsto un compenso per il professionista incaricato ma solo un rimborso spese di 250 mila euro ed a giudizio del TAR la gratuità non trova alcun riscontro di legittimità nel codice dei contratti di cui al d.lgs 50/2016 ed alla norma sull'equo compenso approvata con il decreto-legge 16/10/2017, n. 148 convertito dalla legge 4/12/2017, n. 172 che con l’art. 19-quaterdecies, il quale, comma 3, ha stabilito che la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della citata legge di conversione.

Ovviamente tale disposizione normativa non è applicabile al caso in argomento in quanto antecedente all’entrata in vigore della norma sull’equo compenso però . afferma il TAR “le ricordate disposizioni (equo compenso), non direttamente applicabili alla vicenda in esame, nondimeno lasciano emergere come nell'ordinamento vi sia un principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al lavoratore autonomo, una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata