Terremoto centro Italia: in Gazzetta l'Ordinanza n. 42/2017

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017 l'Ordinanza 14 novembre 2017, n. 42 del Commissario del Governo per la ricostruzione...

04/12/2017

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017 l'Ordinanza 14 novembre 2017, n. 42 del Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, Paola De Micheli, recante “Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 24, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.

L'Ordinanza disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni previste dall'art. 24 del decreto-legge 189/2016 per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche operanti nel territorio dei comuni colpiti dal sisma e dettagliatamente indicati nell'allegato 1 del medesimo decreto-legge. L'Ordinanza è composta da 17 articoli:

  • Art. 1 - Definizioni
  • Art. 2 - Ambito di applicazione e finalità dell'intervento
  • Art. 3 - Risorse finanziarie disponibili
  • Art. 4 - Soggetto gestore - l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia
  • Art. 5 - Soggetti beneficiari
  • Art. 6 - Programmi ammissibili
  • Art. 7 - Costi e spese ammissibili
  • Art. 8 - Agevolazioni concedibili
  • Art. 9 - Procedura di accesso
  • Art. 10 - Istruttoria delle domande
  • Art. 11 - Concessione delle agevolazioni
  • Art. 12 - Erogazione delle agevolazioni
  • Art. 13 - Monitoraggio, controlli e ispezioni
  • Art. 14 - Obblighi a carico dei beneficiari
  • Art. 15 - Revoca delle agevolazioni
  • Art. 16 - Cumulo degli aiuti
  • Art. 17 - Entrata in vigore ed efficacia

Alla concessione degli aiuti si provvede con le risorse finanziarie previste dall’articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 189/016, nel limite massimo di Euro 9.000.000,00 a valere sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le risorse di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 189/2016, nonché ogni successivo rifinanziamento, sono ripartite tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria come di seguito indicato:

  • a) Regione Abruzzo: 10 %;
  • b) Regione Lazio: 14 %;
  • c) Regione Marche: 62 %;
  • d) Regione Umbria: 14 %.

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione, la valutazione e l’approvazione delle domande, l’adozione di provvedimenti, il controllo, l’erogazione ed il monitoraggio delle agevolazioni sono affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia che assume le funzioni di soggetto gestore delle procedure previste dalla ordinanza stessa.

Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all’ordinanza le micro, piccole e medie imprese di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni a far data dal 24 agosto 2016 ed aventi, altresì, i seguenti requisiti:

  • a) essere già presenti ed operanti nei territori dei Comuni, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;
  • b) nel caso di impresa iscritta al Registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei Comuni;
  • c) nel caso di impresa non iscritta nel Registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l’attività in uno dei Comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della Partita IVA;
  • d) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
  • e) non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
  • f) non essere incorse nell’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • g) non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • h) in caso di delocalizzazione dell'attività, aver già effettuato la delocalizzazione in uno dei Comuni.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di spesa non superiori a 30.000 euro e le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 (dieci) anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 (tre) anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% (cento percento) della spesa ammissibile.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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