La nota del GSE mette in risalto le indicazioni principali forniti dall'informativa dell'Agenzia delle Dogane (circolare prot. 39218) ed in particolare:
- Per i soli casi per i quali non è possibile procedere in tempi rapidi alla verifica tecnico-fiscale degli impianti destinatari degli incentivi, l'Ufficio dovrà rilasciare una licenza provvisoria sulla scorta degli elementi tecnici debitamente forniti a corredo della denuncia, previo versamento del diritto di licenza e previa acquisizione agli atti di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Per gli impianti che hanno assolto agli obblighi fiscali ai fini della produzione di energia elettrica con la comunicazione di inizio attività (soggetti alla disciplina di cui all'art. 53-bis del TUA), l'Ufficio provvederà a fornire alla società interessata l'attestazione dell'avvenuta ricezione della predetta comunicazione con chiara indicazione della data di effettiva ricezione e censirà l'impianto nell'anagrafica accise con apposito codice ditta.
- Le denunce di attivazione di impianti fotovoltaici per la cessione in rete aventi solo consumi dovuti all'auto-alimentazione degli inverter devono essere considerate alla stregua delle comunicazioni di cui al suddetto art. 53-bis del TUA, con i conseguenti adempimenti procedurali.
Le procedure di dettaglio da seguire sono riportate sul sito dell'Agenzia delle Dogane: www.agenziadogane.it
I suddetti documenti dovranno essere allegati alla richiesta di incentivazione trasmessa al GSE ai sensi del Terzo Conto Energia.
A cura di Ilenia
Cicirello