Come rilevato dal GSE, le conclusioni cui giunge l'Agenzia sono, in linea di principio, allineate a quelle già presenti nella circolare 46/E del 2007 per quanto concerne la fiscalità indiretta e quella diretta.
Prima di individuare il corretto trattamento fiscale dei sistemi di incentivazione previsti, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il V Conto energia prevede che il GSE eroghi, per gli impianti di potenza:
- < 1 MW, due incentivi cumulabili fra loro e riferibili: uno alla quota di produzione netta di energia elettrica consumata in loco; uno alla quota di energia prodotta e immessa in rete. Ognuna di queste quote è retribuita rispettivamente: dalla tariffa premio per autoconsumo e dalla tariffa omnicomprensiva.
- > 1 MW, un contributo riferibile alla produzione netta di energia immessa in rete, pari alla differenza tra la tariffa omnicomprensiva ed il prezzo zonale orario; tale differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive stabilite nel decreto.
Dopo un breve excursus sul trattamento fiscale del precedente sistema di incentivazione, l'Agenzia ha chiarito che:
- la tariffa premio per autoconsumo, in quanto viene erogata in assenza di un rapporto di reciprocità tra GSE e produttore di energia, per rimborsare il titolare dell'impianto del costo sostenuto e favorire la produzione e l'autoconsumo dell'energia, ha sostanzialmente le stesse caratteristiche della tariffa incentivante. Pertanto a tale incentivo il GSE dovrà effettuare la ritenuta nel caso in cui lo stesso sia erogato al produttore di energia nell'ambito dell'attività d'impresa;
- la tariffa omnicomprensiva, rappresentando il prezzo dell'energia immessa in rete, presenta le stesse caratteristiche della tariffa fissa omnicomprensiva. Ne deriva che il GSE non dovrà applicare alcuna ritenuta all'atto della corresponsione e dovrà ricevere fattura con IVA dal percettore nel caso in cui lo stesso svolga un'attività d'impresa.
A cura di Gabriele
Bivona