Abusi edilizi e Ante 67: il Consiglio di Stato sulla prova dello stato legittimo

Va posto in capo al proprietario o al responsabile dell’abuso l’onere di provare il carattere risalente del manufatto per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo

di Redazione tecnica - 21/02/2024

Benché il Testo Unico Edilizia sia una norma del 2001 (il d.P.R. n. 380/2001), solo nel 2020 il legislatore ha ritenuto opportuno inserirvi all’interno la definizione di “stato legittimo” dell’immobile o dell’unità immobiliare.

Stato legittimo: cos’è

Un vuoto normativo di quasi 20 anni, colmato con l’inserimento del comma 1-bis nell’art. 9-bis (che ha cambiato titolo in “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”) per il quale

Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

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