Abusi edilizi e Ante 67: il Consiglio di Stato sulla prova dello stato legittimo

Va posto in capo al proprietario o al responsabile dell’abuso l’onere di provare il carattere risalente del manufatto per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo

di Redazione tecnica - 21/02/2024

Stato legittimo e ante ‘67

Nel caso di immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio è, dunque, necessario acquisire quegli elementi di prova della loro preesistenza e consistenza. Argomento questo che è stato affrontato dal Consiglio di Stato con l’interessante sentenza 13 febbraio 2024, n. 1445 che arricchisce un tema sul quale si è già formata una copiosa giurisprudenza.

Nel caso di specie, viene proposto ricorso per l’annullamento di una decisione di primo grado che aveva confermato la demolizione di due immobili ritenuti abusivi dal Comune. Non per il ricorrente che in secondo grado ha basato il suo ricorso sulle seguenti motivazioni:

  1. il giudice di primo grado non avrebbe preso in considerazione le prove documentali versate in giudizio dalla ricorrente in violazione dei principi del giusto processo, della parità delle parti e del contraddittorio;
  2. le ordinanze impugnate sarebbero affette da eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e di motivazione poiché la preesistenza delle due unità immobiliari si evince dallo stralcio della mappa d’impianto del catasto risalente al 1898-1916, dalla planimetria del primo Piano di Fabbricazione del 1966 e dalle fotografie storiche, tutte precedenti all’anno 1954, anno di sottoposizione a vincolo paesaggistico del Comune. Anche un’attenta lettura degli atti notarili del 1927 e 1965 conduce a conclusioni opposte da quelle contenute nei provvedimenti impugnati poiché, da un lato, nell’originario atto che fraziona il fabbricato le quote vengono identificate solo dai vani principali, senza considerare i locali accessori, mentre vengono identificate come “stalle” le unità immobiliari non aventi i requisiti di abitabilità e, dall’altro lato, la donazione ha trasferito le due unità immobiliarinell’esatta consistenza in precedenza indicata. L’identità della consistenza complessiva del fabbricato e quella del piano di copertura emerge anche dal confronto tra la foto aerea del 1985 richiamata nelle ordinanze, e quella ricavata da Google Earth;
  3. la sentenza di primo grado non si sarebbe soffermata sulle opere minori non necessitanti di titolo abilitativo, a prescindere dall’epoca della loro realizzazione.
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