Abusi edilizi e Ante 67: il Consiglio di Stato sulla prova dello stato legittimo

Va posto in capo al proprietario o al responsabile dell’abuso l’onere di provare il carattere risalente del manufatto per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo

di Redazione tecnica - 21/02/2024

Il caso di specie

Nel caso oggetto della nuova sentenza del Consiglio di Stato, gli elementi forniti non assurgono a quel livello di verosimiglianza che consente di superare le evidenze documentali fornite dall’amministrazione circa la realizzazione dell’ampliamento e del frazionamento del fabbricato in data successiva al 1965.

Per tali ragioni, correttamente la sentenza impugnata ha respinto i ricorsi ritenendo che non fosse stata fornita la prova dello stato legittimo dell’immobile poiché i poteri istruttori del giudice non possono supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova gravante sulle parti.

L’ammissione dei mezzi istruttori costituisce un potere ampiamente discrezionale del giudice amministrativo il cui mancato esercizio non inficia la decisione emessa poiché rimesso al prudente apprezzamento del giudicante che deve valutare, caso per caso, se le parti abbiano o meno la disponibilità delle prove. Sebbene, infatti, sia consentito al giudice disporre verificazioni ed acquisizione di atti, il ricorrente deve, tuttavia, fornire elementi di seria consistenza per consentire al giudice di esercitare simili poteri istruttori in conformità con il principio dell’onere della prova e di quello della parità delle parti invocato dall’appellante.

In particolare, la tesi dell’appellante secondo cui l’attuale consistenza degli immobili emergerebbe sia dalle mappe storiche del 1916 e del 1966 che dalla lettura degli atti notarili del 1927 e del 1965 si fonda su un’opinabile e soggettiva interpretazione dei documenti in questione che non è idonea superare l’accertamento dei fatti così come dettagliatamente illustrato nelle ordinanze impugnate.

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