Accesso agli atti di gara: fino a dove può spingersi il segreto tecnico?
L'ordinanza del TAR: il mero riferimento al segreto tecnico e alla tutela del know-how aziendale non è sufficiente per impedire l'accesso integrale all'offerta tecnica
Nel nuovo sistema delineato dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023), i temi dell’accesso agli atti di gara e della tutela giurisdizionale rapida sono centrali per garantire legalità e trasparenza negli affidamenti.
Ma cosa succede se, dopo l’aggiudicazione, un concorrente classificatosi ai primi posti non riesce ad accedere all’offerta dell’aggiudicatario per via di oscuramenti o ritardi nell'ostensione degli atti? E ancora: le stazioni appaltanti possono accettare acriticamente le richieste di riservatezza avanzate dagli operatori?
A queste e altre domande ha risposto il TAR Lombardia con l’ordinanza dell'8 maggio 2025, n. 1609, nell'ambito di un contenzioso sull'aggiudicazione di un appalto di servizi.
L’accesso agli atti di gara nel nuovo Codice: obbligo immediato e integrale
Nel caso esaminato, la seconda classificata ha impugnato la mancata ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, lamentando l’illegittimità degli oscuramenti operati dalla SA. La società ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 36, del d.lgs. n. 36/2023, che impone al comma 2 alle stazioni appaltanti di trasmettere automaticamente, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, l’intera documentazione di gara – comprese le offerte – ai concorrenti classificatisi nei primi cinque posti.
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