Accesso agli atti di gara: fino a dove può spingersi il segreto tecnico?

L'ordinanza del TAR: il mero riferimento al segreto tecnico e alla tutela del know-how aziendale non è sufficiente per impedire l'accesso integrale all'offerta tecnica

di Redazione tecnica - 05/06/2025

Segreto tecnico o commerciale: non sempre è invocabile

In riferimento all’accesso documentale, il Collegio ha chiarito che il mero rinvio alla richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria non è sufficiente per legittimare il diniego.

La semplice dichiarazione di riservatezza da parte dell’operatore economico non basta: la stazione appaltante è tenuta a valutare in modo autonomo e motivato la sussistenza effettiva di un segreto tecnico o commerciale, motivando puntualmente le ragioni del rifiuto. In assenza di riscontri concreti, la prevalenza va accordata al principio di trasparenza e par condicio.

Nel merito, il Collegio ha escluso che nel caso di specie si potesse ravvisare un pregiudizio per l’aggiudicataria: si trattava infatti di un appalto di servizi, non connotato da specificità tecniche tali da giustificare una tutela rafforzata della riservatezza. In assenza di peculiari segreti industriali o tecnologici, l’interesse alla tutela giurisdizionale del concorrente secondo classificato – che chiede di accedere alla documentazione utile a valutare la legittimità dell’aggiudicazione – deve prevalere.

Da qui l’ordinanza di accesso integrale all’offerta dell’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., secondo il quale il Giudice amministrativo, “sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione, dei documenti richiesti”.

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