Il quadro normativo
La sentenza si fonda su un’articolata ricostruzione normativa:
- legge n. 241/1990: in particolare gli articoli 22, 24 e 25 che disciplinano il diritto di accesso, nonché l’art. 18 che impone l’acquisizione d’ufficio degli atti rilevanti da parte della PA procedente.
- regolamenti UE n. 907/2014 e 908/2014: che riconoscono ad ARGEA il ruolo di Organismo Pagatore per i fondi FEASR e FEAGA, confermando la sua responsabilità nella gestione e rendicontazione dei contributi agricoli.
- D.lgs. n. 36/2023 (art. 30): che riconosce formalmente la possibilità di utilizzare sistemi automatizzati nei procedimenti amministrativi, purché nel rispetto di principi di trasparenza, non esclusività e controllo umano.
Analisi tecnica: perché l’accesso va garantito
Il Consiglio di Stato chiarisce che la gestione algoritmica, sebbene efficiente, non può diventare un ostacolo alla tutela giurisdizionale. La PA, infatti, resta pienamente responsabile della disponibilità e della intelligibilità degli atti amministrativi, anche se prodotti da sistemi automatizzati.
Particolarmente significativo il passaggio in cui si afferma che «non sono opponibili […] le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata», proprio in quanto la decisione deve rimanere sotto il controllo umano e accessibile a chi ha un interesse qualificato.
Inoltre, il Collegio ha confermato che le motivazioni difensive invocate dagli istanti (azioni civili risarcitorie e rilascio dei fondi) giustificano pienamente l’accesso ai dati, anche in assenza di un giudizio già incardinato. L’interesse è attuale e concreto.