Affidamenti diretti e procedure negoziate: il MIT sulla stipula del contratto

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un importante chiarimento sulle modalità di stipula del contratto per gli affidamenti diretti e le negoziate

di Gianluca Oreto - 06/03/2024

Quali modalità deve utilizzare la stazione appaltante per la stipulazione del contratto per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)?

Affidamenti diretti e procedure negoziate: nuovo parere del MIT

Ha risposto a questa domanda il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture con il parere n. 2341 del 26 febbraio 2024 mediante il quale è stato chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 18, comma 1 del Codice dei contratti che dispone:

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.

Come evidenziato nella richiesta di chiarimento al MIT, tale disposizione prevede a pena di nullità quattro distinte forme di stipulazione del contratto:

  1. modalità elettronica;
  2. forma pubblica amministrativa;
  3. atto pubblico notarile informatico;
  4. scrittura privata.

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, è invece prevista come forma di stipulazione la “mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014”.

Secondo l’istante, la formulazione letterale non consentirebbe di comprendere se per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti la stipulazione del contratto mediante corrispondenza costituisca un obbligo o, al contrario, solo una facoltà rispetto alle forme precedentemente indicate.

Per questo motivo, è stato chiesto se le forme di stipulazione del contratto previste dall’art. 18, comma 1, primo capoverso del D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, la stipulazione in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, possano essere utilizzate anche per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.

Una domanda che ricorda molto la querelle relativa all’ambito di applicazione delle procedure semplificate di cui all’art. 50 del Codice (consigliamo la lettura dell’articolo a firma di Luigi Oliveri “Codice Appalti 2023 e Sottosoglia: procedure in deroga obbligo o possibilità?”), sulle quali si è tanto discusso soprattutto a seguito della circolare del Ministero delle infrastrutture n. 289/2023

La risposta del MIT

La risposta al quesito è negativa. In questo senso è sia la finalità - sottesa al nuovo Codice - di semplificare le procedure sotto-soglia europea, sia il dato letterale del citato primo comma dell'art. 18, il quale ultima prevede, in disparte nel secondo capoverso, una disciplina per la stipula del contratto appositamente dedicata alle negoziate e agli affidamenti diretti.

Nel caso delle modalità di stipula del contratto la risposta del MIT è stata, quindi, perentoria oltre che negativa. Secondo il Supporto Giuridico, considerate le finalità del nuovo Codice dei contratti (semplificare le procedure sottosoglia europea) e il dato letterale del citato primo comma dell'art. 18, per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti è prevista una disciplina per la stipula del contratto appositamente dedicata.

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