Agevolazioni Prima casa 2025: vendita entro 2 anni anche per atti 2024

La legge di Bilancio 2025 estende a 2 anni il termine per vendere la prima casa già posseduta e non perdere i benefici fiscali. La novità vale anche per atti stipulati nel 2024

di Redazione tecnica - 06/05/2025

Con la Legge di Bilancio 2025 è cambiato il termine per la vendita dell’immobile “prima casa” già posseduto in caso di nuovo acquisto agevolato, modificando significativamente le condizioni per mantenere i benefici.

Agevolazioni prima casa: il termine biennale per la rivendita dell'immobile

Adesso l’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 5 maggio 2025, n. 127 chiarisce bene come si applicano le condizioni previste dall’art. 1, comma 116, della Legge n. 207/2024, che ha raddoppiato da da uno a due anni il termine per la vendita dell’immobile e il riacquisto senza perdere i benefici. In particolare, il Fisco ha puntualizzato che in alcuni casi la norma si può applicare retroattivamente.

Il chiarimento nasce dal quesito posto da un contribuente, che aveva acquistato una nuova abitazione nel gennaio 2024 usufruendo dell’agevolazione “prima casa”, pur essendo ancora titolare di un altro immobile acquistato a sua volta con i gli stessi benefici. Secondo la normativa previgente, avrebbe dovuto vendere quest’ultimo entro gennaio 2025 per non perdere i benefici.

Nel frattempo è intervenuto il comma 116 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che ha trasformato l'alienazione infrannuale in alienazione infrabiennale. Da qui il dubbio se le nuove disposizioni si applicano anche ai rogiti stipulati nel 2024 per i quali il termine annuale non sia scaduto al 31 dicembre 2024.

Agevevolazioni prima casa: quando spettano?

Per beneficiare dell’aliquota ridotta del 2% (in luogo dell’ordinaria 9%) sull’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa”, devono sussistere le seguenti condizioni:

  • L’immobile deve trovarsi nel Comune di residenza dell’acquirente, o in quello in cui egli stabilisca la residenza entro 18 mesi;
  • L’acquirente non deve essere già titolare di altra abitazione nel Comune;
  • Non deve essere titolare, neanche per quote, di altri immobili acquistati con l’agevolazione su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, il mancato rispetto della terza condizione (possesso di altra casa acquistata con agevolazione) può essere sanato se l’immobile pre-posseduto viene alienato entro due anni dalla data del nuovo acquisto.

 

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