Attività di progettazione e di verifica: ANAC interviene sull'incompatibilità dei ruoli
In un comunicato a firma del Presidente, l'Autorità chiarisce se ci sia conflitto di interessi fra le attività e se sia possibile incorrere in una causa di esclusione
Affidamento delle attività allo stesso soggetto: è causa di esclusione
Allo stesso modo, la violazione del divieto di cui all’art. 34 comma 3 risulta riconducibile alle cause di esclusione di cui all’art. 95, (Cause di esclusione non automatica) che al comma 1 lettera b) espressamente prevede “La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 16 non diversamente risolvibile”.
Evidenzia ANAC che “In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”.
Sul punto l’Autorità ha richiamato il parere n. 61/2024 secondo cui “il configurarsi del conflitto di interessi richiede verifiche in concreto e sulla base di prove specifiche, pertanto, l’eventuale esclusione da una gara d’appalto di un operatore economico che versi nella condizione di cui all’art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 (che ha sostituito l’art. 80, comma 5, lett. d) del Codice), non è automatica, ma deve essere pronunciata all’esito di una valutazione della stazione appaltante in ordine alla situazione concreta”.
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