Bonus barriere architettoniche: 50%, 75% e superbonus

Analisi ed esempi di tutte le detrazioni fiscali previste dalla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche

di Luciano Ficarelli - 09/01/2024

Il Superbonus

Il bistrattato superbonus di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 è attualmente in vigore con l’aliquota di detrazione del 70%, e lo sarà anche nel 2025 ma con un’aliquota del 65%, con detrazione in quattro rate annuali costanti.

La norma contiene un elenco di interventi che vengono distinti in “trainanti” e “trainati”. Tra questi ultimi, i comma 2 (superecobonus) e 4 (supersismabonus) del citato art. 119, richiamano l’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cioè gli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

La detrazione delle spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche alle aliquote previste per il superbonus è ammessa a condizione che gli interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti”.

Gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche sono regolati dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 che ha dato attuazione alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 la quale ha fornito, appunto, le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

L’ultimo decreto legge che ha ridotto la tipologia di interventi detraibili al 75% ai sensi dell’art. 119-ter del D.L. 34/2020 non ha fatto riferimento ai commi 2 e 4 dell’art. 119 dello stesso decreto, lasciando dunque immutata la possibilità di portare in detrazione alle aliquote previste per il superbonus tutti gli interventi storicamente ammessi. Pertanto, oltre a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, sarà possibile portare in detrazione, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 212/2023, le spese per il rifacimento dei bagni, la sostituzione degli infissi interni ed esterni, la sostituzione della pavimentazione, la domotica e ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione.

Il limite di spesa utilizzabile per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Sull’argomento, sono stati pubblicati numerosi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate che hanno chiarito alcuni aspetti, in particolare che:

  1. il limite di spesa riferito alle parti comuni è dato dal prodotto di 96.000 euro per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio;
  2. il limite di spesa di 96.000 euro relativo alle singole unità immobiliari è autonomo rispetto a quello delle parti comuni. A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese relative ai lavori sulle parti comuni di un edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate dal condòmino in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sulla propria abitazione e relative pertinenze, la detrazione spetta nei limiti di spesa previsti, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento.

Pertanto, se un condominio sta realizzando un intervento per l’installazione del nuovo ascensore nell’ambito del superbonus, il singolo condòmino che vuole effettuare interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trainati da altri interventi in corso di realizzazione sull’edificio condominiale, potrà fruire di un autonomo limite di spesa pari ad € 96.000 euro, da detrarre con le aliquote superbonus vigenti al momento del sostenimento delle spese.

Bonus casa

Il bonus casa di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 917/86 prevede la detrazione del 50% delle spese sostenute, suddivise in dieci rate di uguale importo, per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In questo caso la detrazione è ammessa fino al 31 dicembre 2024 e, in modo simmetrico al superbonus, tutti gli interventi realizzati per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono ammessi alle detrazioni, nessuno escluso.

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