Bonus casa e sconto in fattura: impresa responsabile anche del mancato beneficio fiscale
Una recente sentenza del Tribunale di Taranto chiarisce che, in caso di sconto in fattura, l’impresa è soggetto qualificato e responsabile anche se il bonus non si attiva. Non si può scaricare la colpa sul committente.
Impresa responsabile anche quando il bonus fiscale non si attiva
La pronuncia conclude dichiarando la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatrice, accogliendo integralmente la domanda riconvenzionale delle committenti. Il risarcimento è stato quantificato in oltre 9.300 euro oltre IVA, corrispondente alla differenza tra quanto avrebbero speso con l’appaltatrice in regime di bonus e quanto hanno poi effettivamente speso, dovendo completare i lavori con una seconda impresa.
Di particolare interesse è il seguente passaggio: «L’appaltatrice, quindi, risultava gravemente inadempiente per aver abbandonato il cantiere per un motivo pretestuoso o comunque non giustificato».
Questo afferma chiaramente il principio secondo cui l’eventuale mancata attivazione dello sconto in fattura non può essere usata come giustificazione per interrompere i lavori, se è l’impresa a detenere il controllo operativo e la titolarità dell’agevolazione. Ne deriva che in ambito di bonus edilizi, soprattutto con sconto in fattura, l’impresa può essere ritenuta responsabile non solo dell’esecuzione tecnica dell’opera, ma anche dell’adeguato presidio amministrativo e fiscale.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia e
contenziosi
www.cristianangeli.it
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