Impresa responsabile anche quando il bonus fiscale non si attiva
La pronuncia conclude dichiarando la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatrice, accogliendo integralmente la domanda riconvenzionale delle committenti. Il risarcimento è stato quantificato in oltre 9.300 euro oltre IVA, corrispondente alla differenza tra quanto avrebbero speso con l’appaltatrice in regime di bonus e quanto hanno poi effettivamente speso, dovendo completare i lavori con una seconda impresa.
Di particolare interesse è il seguente passaggio: «L’appaltatrice, quindi, risultava gravemente inadempiente per aver abbandonato il cantiere per un motivo pretestuoso o comunque non giustificato».
Questo afferma chiaramente il principio secondo cui l’eventuale mancata attivazione dello sconto in fattura non può essere usata come giustificazione per interrompere i lavori, se è l’impresa a detenere il controllo operativo e la titolarità dell’agevolazione. Ne deriva che in ambito di bonus edilizi, soprattutto con sconto in fattura, l’impresa può essere ritenuta responsabile non solo dell’esecuzione tecnica dell’opera, ma anche dell’adeguato presidio amministrativo e fiscale.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia e
contenziosi
www.cristianangeli.it