Bonus edilizi: la Cassazione sulle detrazioni spettanti agli eredi
Impossibile per il de cuius accedere alle agevolazioni fiscali se manca la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto di ristrutturazione
Bonus edilizi e de cuius: nessuna estensione analogica delle norme
I giudici di Piazza Cavour hanno quindi respinto con fermezza tutte le argomentazioni avanzate dall’erede, specificando che:
- non è ammesso interpretare in senso estensivo una norma agevolativa, che deve essere applicata in modo rigido e aderente al tenore letterale, come già chiarito a più riprese anche dalle Sezioni Unite;
- non esiste un diritto soggettivo ereditabile alla detrazione, se il soggetto non ha mai sostenuto le spese né ha un collegamento diretto con il bene;
- non si configura alcuna violazione del diritto di proprietà: l’erede conserva pienamente il bene, ma non può pretendere di subentrare in una posizione fiscale agevolata se mancano i requisiti previsti dalla legge;
- il confronto con le seconde case è improprio: in quei casi il beneficio è legato alla titolarità diretta e alla spesa sostenuta, non a un rapporto successorio.
La locazione – anche a canone concordato in zone a tensione abitativa – non rileva, perché la disponibilità dell’immobile è in capo al conduttore per tutta la durata del contratto.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando un principio fondamentale in tema di bonus edilizi e successioni: l’agevolazione fiscale è personale e condizionata a requisiti oggettivi.
In assenza della detenzione materiale e diretta del bene, non è possibile continuare a usufruire della detrazione spettante al defunto, a prescindere dalle considerazioni di equità o dall’uso sociale dell’immobile (come nel caso della locazione).
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