Come si calcolerà il carbonio incorporato degli edifici? Quali emissioni dovranno essere considerate nell’APE? E cosa cambia per progettisti, imprese e produttori di materiali con il nuovo quadro europeo sul GWP?
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del Regolamento delegato (UE) 2026/52, la Commissione europea ha definito il nuovo quadro armonizzato per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione. Il provvedimento modifica l’allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia, la cosiddetta Direttiva “Case green”, introducendo regole comuni per il calcolo e la comunicazione del GWP – Global Warming Potential negli attestati di prestazione energetica.
Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 25 maggio, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
GWP degli edifici: cos’è e cosa misura il nuovo indicatore europeo
Il GWP nel corso del ciclo di vita misura l’impatto climatico complessivo dell’edificio lungo tutte le sue fasi di vita.
Il valore dovrà essere espresso in kg di CO₂ equivalente per metro quadrato di superficie coperta utile e non riguarderà soltanto i consumi energetici in fase d’uso, ma anche le emissioni legate alla produzione dei materiali, al trasporto, alla costruzione, alla manutenzione, alla sostituzione dei componenti, alla demolizione, al trattamento dei rifiuti e alle attività di recupero, riuso e riciclo dei materiali.
L’obiettivo è garantire criteri uniformi tra gli Stati membri, rendendo confrontabili i dati ambientali degli edifici e favorendo lo sviluppo di mercati per prodotti e tecnologie a basse emissioni.
Il nuovo allegato III richiama espressamente la norma EN 15978 quale riferimento metodologico principale per la valutazione ambientale degli edifici.
Da quando il GWP dovrà essere riportato nell’APE
Le scadenze operative derivano direttamente dall’articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1275.
Gli Stati membri dovranno assicurare il calcolo e la comunicazione del GWP nell’attestato di prestazione energetica:
- dal 1° gennaio 2028 per gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1.000 mq;
- dal 1° gennaio 2030 per tutti gli edifici di nuova costruzione.
La direttiva prevede inoltre che entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri adottino una tabella di marcia nazionale per l’introduzione di valori limite del GWP nel ciclo di vita degli edifici.
GWP e APE: il calcolo riguarda l’edificio “come costruito”
Uno degli aspetti più rilevanti del regolamento riguarda il principio secondo cui il GWP da riportare nell’APE deve riflettere lo stato “come costruito” dell’edificio.
Questo significa che il valore finale non potrà limitarsi a una simulazione teorica di progetto, ma dovrà considerare materiali, prodotti, componenti e impianti effettivamente installati.
Il regolamento sottolinea inoltre che il calcolo dovrebbe essere sviluppato già in fase progettuale, così da consentire modifiche e ottimizzazioni prima dell’avvio della costruzione.
GWP degli edifici: periodo di riferimento e fasi del ciclo di vita
Il regolamento stabilisce un periodo di studio di riferimento pari a 50 anni, individuato come base convenzionale per garantire la confrontabilità dei risultati tra i diversi Paesi europei.
Le fasi del ciclo di vita considerate dal nuovo allegato III comprendono la produzione dei materiali (A1-A3), il trasporto e la costruzione (A4-A5), l’utilizzo, la manutenzione e la sostituzione dei componenti (B1-B4), i consumi energetici in esercizio (B6), il fine vita e lo smaltimento (C1-C4), oltre ai benefici derivanti da riuso, riciclo e recupero (D1-D2).
Alcune fasi sono obbligatorie, mentre altre possono essere rese facoltative dagli Stati membri.
Tra gli aspetti più delicati compare il tema dell’allocazione delle emissioni associate alla produzione di energia rinnovabile in sito, per la quale il regolamento introduce differenti approcci metodologici che gli Stati membri dovranno disciplinare a livello nazionale.
Calcolo del GWP: quali dati dovranno essere utilizzati
Il nuovo quadro europeo introduce una precisa gerarchia dei dati ambientali da utilizzare nel calcolo del GWP.
La priorità viene attribuita ai dati pubblicati conformemente:
- al Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione;
- al Regolamento (UE) n. 305/2011;
- alla normativa europea su ecodesign ed etichettatura energetica.
In assenza di dati specifici potranno essere utilizzati dati specifici di progetto, dati specifici di prodotto, dati medi di settore, dati generici e valori standard definiti dagli Stati membri.
Il regolamento evidenzia la necessità di garantire coerenza, affidabilità e comparabilità dei risultati, limitando al tempo stesso la frammentazione del mercato europeo.
Quali elementi edilizi e impiantistici rientrano nel calcolo del GWP
L’allegato III contiene una delimitazione molto dettagliata degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche da considerare nel calcolo del GWP.
Rientrano nel perimetro strutture e fondazioni, facciate e coperture, finiture interne, impianti idraulici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento, ventilazione, illuminazione, impianti elettrici, sistemi di produzione energetica rinnovabile, accumuli e batterie, sistemi antincendio e di sicurezza, oltre alle opere esterne e ai parcheggi in alcuni casi specifici.
Per gli impianti condivisi o per i sistemi energetici comuni a più edifici, gli Stati membri potranno definire regole nazionali di ripartizione delle emissioni.
GWP degli edifici: quale sarà il ruolo degli Stati membri
Pur introducendo un quadro metodologico armonizzato, il regolamento lascia comunque agli Stati membri un margine operativo rilevante, soprattutto per quanto riguarda la definizione dei criteri applicativi nazionali.
Le amministrazioni nazionali dovranno infatti definire:
- la disciplina della superficie coperta utile;
- le modalità di utilizzo dei dati standard;
- i criteri di allocazione delle emissioni;
- le regole per le sostituzioni dei componenti;
- eventuali semplificazioni nazionali;
- i futuri valori limite del GWP.
Il nuovo quadro europeo segna infatti il passaggio da una valutazione centrata quasi esclusivamente sui consumi energetici in esercizio a un approccio che considera l’intero impatto ambientale dell’edificio lungo tutto il suo ciclo di vita.